Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19741 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19741 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Coluccio Antonio, nato a Marina di Gioiosa Ionica il 14/11/1969;
avverso l’ordinanza del 31/10/2014 del Tribunale di Gioiosa Ionica;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito per l’indagato l’Avv. Leone Fonte a l’Avv. Prof. Giovanni Aricò, che hanno
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28.8.2014 il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria
dispose la custodia in carcere nei confronti di Coluccio Antonio indagato per il
reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.

2. L’indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Reggio Calabria,
con ordinanza del 31.10.2014 confermò il provvedimento impugnato.

3. Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore, deducendo:

Data Udienza: 30/04/2015

1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle devoluzioni ed
allegazioni difensive concernenti l’esatta interpretazione del contenuto
dell’intercettazione ambientale del 20.2.2010; onde sostenere l’erroneità
dell’identificazione dello “Ntoni Coluccio” cui farebbe riferimento Comisso
Giuseppe, la difesa aveva depositato un elaborato del proprio consulente
tecnico ove erano evidenziati alcuni errori di percezione da parte della
polizia giudiziaria (si rimanda alla memoria dell’Avv. Leone Fonte);
l’ordinanza sul punto è silente; a p. 22 dell’ordinanza impugnata vi è una

2.

violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza di
gravi indizi di colpevolezza del reato associativo; Coluccio è chiamato a
rispondere del reato associativo sulla base di una conversazione da cui si
è desunta la partecipazione dell’indagato ad un summit di ‘ndrangheta; la
conversazione è stata riscontrata dagli esiti dell’indagine “Crimine”; la
difesa aveva dedotto che l’indagato per un lungo periodo aveva
soggiornato in Canada, ma il Tribunale ha ritenuto l’allegazione irrilevante
non essendo databile l’incontro; sarebbe illogica la ritenuta certezza
dell’accadimento in questione; mancherebbe la precisione dell’indizio,
peraltro unico; gli elementi richiamati quali riscontro non assumono alcun
rilievo;

3.

violazione di legge e vizio di motivazione sull’attuale sussistenza di
esigenze cautelari in relazione all’unicità e vetustà dell’unico incontro
riferito nella conversazione intercettata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. IL primo motivo di ricorso è infondato.
Il Tribunale, a p. 22 dell’ordinanza impugnata (come del resto riconosciuto
nel motivo di ricorso) ha dato risposta alla doglianza difensiva relativa alla
identificazione nell’indagato di “Ntoni Coluccio” sulla base del fatto che aveva i
fratelli detenuti e che non risultano altre famiglie in Marina di Gioiosa Ionica
investigate.
Non può dunque essere considerata mancante la motivazione né la stessa è
manifestamente illogica.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
L’arco temporale in cui l’indagato è stato in Canada è indicato fra il 5.9.2009
ed 26.6.2010, cioè per un periodo di tempo inferiore a dieci mesi e non è stato
quindi ritenuto incompatibile con la partecipazione ad una riunione di
‘ndrangheta avente ad oggetto la ricomposizione di una strappo conseguente alla

2

valutazione fondata su una discutibile interpretazione deduttiva;

indebita assegnazione di “cariche”, da ritenersi collocata fuori da tale arco
temporale.
La ritenuta partecipazione ad una riunione avente siffatto oggetto è stata
considerata prova di partecipazione all’associazione di tipo mafioso ed in ciò non
vi è alcuna illogicità.

3. il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha richiamato la presunzione di cui all’art. 275 comma 3 cod.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il
ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.

5. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1

ter,

delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa
sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi
ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma

1 bis del citato articolo

94.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Si provveda a norma dell’articolo 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 21 – 30/04/2015.

proc. pen. e non è dedotto alcun contrario elemento sul punto.

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