Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19741 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19741 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDO FRANCO N. IL 30/07/1968
avverso la sentenza n. 1369/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/01/2014

Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Lombardo Franco avverso la sentenza
emessa in data 18.12.2012 dalla Corte di Appello di Brescia che confermava quella
del Tribunale di Bergamo -Sezione distaccata di Clusone in data 25.11.2011 con cui il
predetto era stato condannato alla pena di mesi tre di arrsto ed C 2.000,00 di
ammenda per il reato di cui all’art. 186 comma 2 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza
con tasso alcolemico di g/I 2,16 e 2,04).
Deduce la violazione di legge in relazione all’inutilizzabilità dei risultati del test

successivo previsto dall’art. 366 c.p.p..
Il ricorso è inammissibile essendo il motivo addotto manifestamente infondato.
Corretta e congrua è la motivazione addotta dalla sentenza impugnata sul punto:
invero, l’orientamento giurisprudenziale citato dal ricorrente è ormai da tempo
superato.
Infatti, è stato poi affermato che “In tema di guida in stato di ebbrezza, l’omesso
deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto “alcoltest” non integra alcuna
nullità, ma costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità o
sull’utilizzabilità dell’atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il
quale è consentito l’esercizio delle attività difensive”. (Cass. pen. Sez. IV, n. 24876
del 8.4.2008, Rv. 240296, ed altre conformi).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 8.1.2014

alcolimetrico per omesso avviso di deposito del verbale relativo entro il terzo giorno

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