Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19740 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19740 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASSINI BRUNO MARIO N. IL 05/09/1965
avverso la sentenza n. 2067/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/01/2014

Osserva
Ricorre per cassazione Massini Bruno Mario avverso la sentenza emessa in data

6.11.2012 dalla Corte di Appello di Brescia con la quale veniva confermata quella in
data 14.6.2012 del G.u.p. del Tribunale di Brescia che aveva condannato il ricorrente
alla pena di anni 4 di reclusione ed C 18.000,00 di multa oltre all’interdizione dai
pp.uu. per anni cinque per il delitto di cui all’art. 73 comma 1° dPR n. 309 del 1990
deducendo il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione dell’attenuante di
cui al 5° comma dell’art. 73 dPR 309/1990.

autenticata dal difensore.
Il ricorso è inammissibile.
Infatti, la rinuncia all’impugnazione, ritualmente effettuata dal ricorrente, comporta
l’inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 589 – 591, 1° comma lett. d) e 4°
comma c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8.1.2014

E’ pervenuta in data 17.12.2012 la rinuncia al ricorso con atto a firma del ricorrente,

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