Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1974 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1974 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOBUONO GIANCARLO N. IL 16/03/1970
avverso la sentenza n. 2850/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
27/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 24/11/2015

OSSERVA

Il ricorso di LOBUONO Giancarlo è inammissibile perché generico.
Lamenta il ricorrente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in
termini di prevalenza e l’eccessività della pena senza considerare che la Corte
territoriale, valutando i precedenti che hanno determinato la contestazione della
recidiva e il comportamento processuale ha ritenuto che le attenuanti generiche

recidiva specifica ed infraquinquennale. La pena è stata fissata nei minimi edittali.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 24.11.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

potevano essere concesse ma con un giudizio di equivalenza rispetto alla ritenuta

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