Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19739 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19739 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HALILI ARDIAN N. IL 07/09/1991
avverso la sentenza n. 10377/2013 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
29/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 30/04/2015

Halili Ardian,
al quale era inflitta la pena patteggiata di anni due , mesi sei di reclusione ed
euro 400,00 di multa per i delitti, in continuazione, di rapina aggravata e di lesioni personali,
nonchè per il delitto di furto aggravato con sentenza del gip del tribunale di Venezia datata
29.9.2014 ricorre avverso la predetta decisione, denunciando omessa motivazione in ordine alla
declaratoria di responsabilità in ordine ai reati contestati.
Il ricorso non può accogliersi perché inammissibile.
Le ragioni di doglianza, a prescindere dalla loro estrema genericità, spaziano su un campo precluso
per via della scelta del rito. Invero per giurisprudenza consolidata, la finalità e la struttura del
cosiddetto patteggiamento sono incompatibili con la previsione di una legittimazione ad impugnare
in cassazione il provvedimento che abbia accolto totalmente la richiesta di applicazione della pena,
così come concordemente indicata dalle parti .Peraltro,ai fini della ritenuta non ricorrenza dell’
operatività dell’art. 129 codice di rito, il giudici merito ha fatto riferimento agli atti di indagine, al
fermo di polizia, al riconoscimento da parte della vittima ,infine alla chiamata di correo del
complice, nonché alla confessione del!’ imputato per tutte le contestazioni.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché,
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a
favore della cassa delle ammende della somma di duemila euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 2.000,Ole euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21-30 .4.2015

Letti gli atti, la sentenza, il ricorso;
lette le conclusioni del S. Procuratore generale, Eduardo Scardaccione, per l’ inammissibilità del
ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jarmelli.

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