Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19739 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19739 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VASELAJ ELFRID N. IL 17/04/1990
avverso la sentenza n. 931/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

“——.

V

Data Udienza: 08/01/2014

86 Vaselaj E.

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente infondato

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione,
basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici: correttamente
è stata ritenuta l’aggravante di cui all’art. 80 del richiamato d.P.R. in presenza di oltre 33 chili di eroina,
corrispondenti ad oltre 2 chili di principio attivo, facendosi applicazione dei criteri regolatori suggeriti dalla
giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Suprema Corte. E ‘ ben vero che il superamento del valore
minimo suggerito non implica automaticamente l’esistenza della circostanza, ma non può neppure
trascurarsi che nel caso in esame si è in presenza di valori quantitativi assai elevati e ben superiori alla
detta soglia.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 8 gennaio 2014

e quindi inammissibile.

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