Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19738 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19738 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
nel procedimento nei confronti di:
Macrì Marco, nato a Locri il 03/05/1972;
avverso l’ordinanza del 31/10/2014 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Píercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata sia
annullata con rinvio;
udito per l’indagato l’Avv. Giuseppe Belcastro e l’Avv. Angelo Riccio, che hanno
concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28.8.2014 il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, fra
l’altro, dispose la custodia in carcere nei confronti di Macrì Marco, indagato per il
reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.

2.

L’indagato propose riesame ed il Tribunale di Reggio Calabria, con

ordinanza 31.10.2014 annullò il provvedimento cautelare.

Data Udienza: 30/04/2015

3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Reggio Calabria deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione
in quanto il Tribunale non considera e non da conto del perché:

le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Costa Giuseppe siano state
considerate generiche, benché costui abbia riferito che “questi Macrì sono
vicini ai Commisso, ma ancora di più ai Coluccio”,

ricordando una

discussione in carcere con Macrì Marco sulla faida di Siderno;

le dichiarazioni di Costa si riferirebbero ad un periodo risalente e con

gli elementi desumibili dalle intercettazioni sono stati degradati a
rilevatori di contiguità e non sono stati neppure considerati riscontri alle
dichiarazioni di collaboratore;

le conversazioni alle quali ha partecipato Macrì Marco sono stati ridotti a
richiesta di aiuto a Commisso Giuseppe da parte di costui e di Macrì
Salvatore, alla luce della comunanza di interessi e prospettive, che
presuppone comune patrimonio conoscitivo e comune strategia, poiché
Commisso Giuseppe tratta i due Macrì come affiliati di rango; il ferimento
di Cavallaro Enzo avvenne nell’ambito di una faida fra organizzazioni di
`ndrangheta; Commissio fornisce a Macrì Salvatore, che gliele chiede,
informazioni e gli chiede se si recherà con lui ad un incontro
chiarificatore, utilizzando la prima persona plurale rispetto alla detenzione
di una pistola; nella conversazione n. 2738 i due Macrì e Commisso fanno
commenti su chi comanda a Monasterace; nella conversazione n. 2740 gli
stessi commentano una faida in corso e parlano di impegni da prendere
sempre usando la prima persona plurale e Commisso si consulta sulle
strategie da adottare; nelle citate conversazioni Macrì Marco esprime
giudizi sugli affiliati e la preoccupazione che intercettazioni effettuate
presso l’abitazione di Pelle “Gambazza” possano riguardare questioni di
Siderno ed usa la prima persona plurale rispetto al gruppo criminale.
Con riferimento alle intercettazioni progressivi 2762 e 2763 relative a

conversazioni fra Commisso Giuseppe e Macrì Marco, la motivazione è illogica e
sganciata dal dato processuale: Macrì parla di questioni associative e possiede
autonome informazioni provenienti da esponenti della locale di Mammola. L’idea
che possa scambiare tali informazioni con associati solo perché figlio di Macrì
Vincenzo è estemporanea. Commisso non tratterebbe mai tali argomenti con non
affiliati.
Quanto all’allontanamento a Milano di Macrì Marco sono stati trascurati
elementi quali una conversazione del 22.8.2009 che smentisce la ritenuta
regolare attività di procacciatore d’affari in campo immobiliare.

2

rientrante nell’arco temporale dell’imputazione;

Manca del tutto la motivazione circa le dichiarazioni del collaboratore di
giustizia Cossidente Antonio, riportate per stralcio nel ricorso relative agli illeciti
rapporti di Macrì Marco con Cassotta Marco.

4. Con memoria depositata il 15.4.2015 il difensore di Macrì Marco, Avv.
Giuseppe Belcastro, ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in
quanto svolge censure di merito, richiama dichiarazioni di Costa Salvatore
inutilizzabili,così come quelle di Cossidente Antonio, la consulenza della difesa ha

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che le dichiarazioni di Cossidente Antonio, di cui non vi è
menzione nel testo del provvedimento impugnato, non possono essere qui
considerate.
Questa Corte ha infatti affermato che, in forza della regola della
“autosufficienza” del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che
intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale
ha l’onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa
trascrizione dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non
consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l’effettivo
apprezzamento del vizio dedotto (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37982 del 26.6.2008
dep. 3.10.2008 rv 241023).
Tutti i residui elementi richiamati nel ricorso sono invece presenti nel testo
dell’impugnata ordinanza e possono quindi essere valutati in punto di
completezza e logicità della motivazione.

3. Il Tribunale, dopo aver richiamato gli elementi a carico dell’indagato, in
larga parte enunciati anche nel ricorso, ritiene gli stessi suscettibili di essere elisi
dalla possibile spiegazione alternativa che Macrì Salvatore e Macrì Marco si
potrebbero essere rivolti a Connmisso Giuseppe al solo scopo dell’interesse
indiretto e mediato di proteggere il congiunto Cavallaro Enzo, vittima di un
ferimento.
Anzitutto va ricordato che, ai fini della configurabilità del reato di
partecipazione ad associazione per delinquere (comune o di tipo mafioso), non è
sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza
a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell’organizzazione
stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione

3

escluso che fosse pronunziata la parola “pistola”.

destinate, “ab origine”, ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una
finalità che, oltre a comprendere l’obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in
relazione agli scopi propri di quest’ultimo, comprenda anche il perseguimento, da
parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto
ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell’ottica del soggetto, una
funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza
penale. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16606 del 24/03/2011 dep. 29/04/2011 Rv.
250316. In motivazione, la Corte ha precisato che, a tali fini, non occorre

del singolo nell’associazione per delinquere).
In ogni caso tale finalità non esimeva il Tribunale dal valutare compiutamente
gli elementi rassegnati al fine di escluderne o affermarne l’idoneità ad integrare i
gravi indizi di colpevolezza del reato contestato.
Il P.M. ricorrente ha segnalato come sia stato svalutato il contenuto delle
intercettazioni traendone una conclusione illogica rispetto alla gravità dei fatti in
contesto di criminalità organizzata in cui si inseriva il ferimento di Cavallaro Enzo
e la correlata richiesta di aiuto.
Peraltro il Tribunale è incorso in una valutazione parcellizzata delle risultanze
senza collocare tali risultanze nel quadro complessivo di una faida tuttora in
corso.
Si impone pertanto una rivalutazione del materiale probatorio di cui sia data
complessivo conto con logica motivazione.
Nella valutazione ora espressa sono superate le argomentazioni svolte nella
memoria difensiva. Il giudice di rinvio valuterà peraltro le dedotte questioni di
inutilizzabilità.

4. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al
Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per
nuovo esame.

Così deciso il 21 – 30/04/2015.

evocare la diversa figura giuridica del cosiddetto “concorso eventuale esterno”

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