Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19738 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19738 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPADONI DAMIANO N. IL 16/02/1986
avverso la sentenza n. 2714/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
10/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 08/01/2014

85 Spadoni Damiano

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 589 cod. pen. è manifestamente infondato e quindi

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione,
basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici: l’imputato è
stato imprudente nell’avviare la manovra di svolta, pur dandosi atto della condotta altrettanto imprudente
del motociclista che procedeva a velocità assai elevata. Il ricorrente propone nella presente sede una
ricostruzione alternativa dei fatti che non è per nulla consentita nella presente sede di legittimità, né è
materialmente praticabile, attesa l’impossibilità di accedere agli atti. Pure congrui ed immuni da vizi logici
gli apprezzamenti in ordine alla pena ed al giudizio di equivalenza delle circostanze che trovano la loro
base nell’accertata, rilevante imprudenza ed avventatezza. La pena, d’altra parte, determinata in otto
mesi di reclusione, appare attestata sui minimi.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P Q M

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 8 gennaio 2014

inammissibile.

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