Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19737 del 08/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19737 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANDREOTTI ALESSANDRO N. IL 07/11/1970
avverso la sentenza n. 3357/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

,2)

Data Udienza: 08/01/2014

OSSERVA

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la erronea applicazione della
legge ed il vizio di motivazione, laddove la Corte di merito non aveva g) rilevato il
difetto di prova del requisito di tipicità costituito dall’ “alterazione”; inoltre aveva
violato il divieto di reformatio in peius, in quanto con la conversione della pena era
stata revocata la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado.
3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co.
3 0 , c.p.p. e fondate su motivi non specifici.
Invero, con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che
“È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV, 5191\2000, imp.
Barone, rv. 216473).

Nel caso di specie, dalla semplice lettura dei motivi di ricorso si evince la assoluta
assenza di specificità in quanto sono state riproposte questioni già risolte con dovizia
di argomentazioni dal giudice di merito.
Invero questa Corte di legittimità (sent. IV sez., n. 31966 del 2010), seguendo le
indicazioni della Corte Costituzionale (sent. 277 del 2004), ha precisato che la
“alterazione” è requisito indispensabile per configurare il reato e che esso non va
confuso con la mera positività dell’esame di laboratorio. Tale requisito, però, a fronte
della positività degli esami, può essere integrato anche da rilievi sintomatici, non
necessitando l’espletamento di visita medica.
Nel caso di specie, il giudice di merito ha evidenziato come l’esito positivo dell’esame
sui liquidi biologici era stato integrato dalle dichiarazioni dei verbalizzanti i quali
avevano rilevato lo stato di alterazione del Toma, che si presentava soporoso e
confuso. Inoltre un ulteriore elemento di riscontro dello stato di alterazione era
costituito, secondo il giudice di merito, dalle modalità dell’incidente avendo l’Andreotti
invaso con la sua auto la corsia di marcia opposta.
Le censure mosse dalla difesa alla sentenza sul punto, esprimono solo un dissenso
generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di
primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non
consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle
argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui
avere rilievo.
4. Quanto alla lamentata reformatio in peius, la doglianza è priva di fondamento.
Infatti la corte di appello, dopo avere convertito la pena detentiva in pena pecuniaria,
ha disposto la “conferma nel resto” della sentenza di primo grado e, quindi, anche la
concessione della sospensione condizionale della pena.

1

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di
ANDREOTTI Alessandro per la contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S. per guida di
un’auto in stato di alterazione dovuto all’uso di stupefacenti, con l’aggravante di avere
provocato un incidente stradale (acc. in Capannori il 6\5\2009). In sede di appello la
pena detentiva veniva convertita in pena pecuniaria.

5. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al pagamento della somma di C 1.000= in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 8 gennaio 2014
I Presiden

Il Consigl re estens e
d tt.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA