Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19736 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19736 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dalle persone offese:
Castellaneta Maria; nata a Gravina di Puglia il 23/01/1944;
Rossi Stefania, nata a Roma il 03/03/1969;
nel procedimento nei confronti di
Lande Gianfranco, nato a Roma il 05/02/1962;
Castellacci De Villanova Gian Piero, nato a Roma il 28/08/1947;
Raspi Andrea, nato a Roma il 07/02/1963;
Raspi Raffella, nata a Roma il 07/02/1963
Torregiani Roberto, nato a Roma il 04/02/1959;
De Zorzi Gabriele, nato a Roma il 21/12/1961;
avverso il decreto di archiviazione del 14/02/2014 del G.I.P. del Tribunale di
Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo il provvedimento impugnato
sia annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al G.I.P. presso il Tribunale
di Roma.

Data Udienza: 30/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Con decreto 14.2.2014 il G.I.P. del Tribunale di Roma archiviò il

procedimento penale a carico di Lande Gianfranco e gli altri soggetti sopra
indicati.

2.

Ricorrono per cassazione, con un unico atto le persone offese

Castellaneta Maria e Rossi Stefania, tramite il difensore, deducendo violazione

richiesta di archiviazione, questa era tardivamente pervenuta all’Ufficio G.I.P.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
L’opposizione non risulta essere tempestivamente pervenuta all’Ufficio G.I.P.
La ritardata trasmissione al GIP dell’opposizione tempestivamente proposta
rende nullo, per violazione del principio del contraddittorio, il provvedimento di
archiviazione emesso “de plano” (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 28432 del
13/06/2013 dep. 01/07/2013 Rv. 256352).

2. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio
con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugrlto e dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

Così deciso il 21 – 30/04/2015.

della legge processuale in quanto, benché avesse proposto opposizione alla

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