Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19736 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19736 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1) ANGELILLO MARIO n. a Napoli il 12/2/1978
2) PERRELLA EMMA n. a Napoli 1’8/11/1977
avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Napoli il 5/12/2016

– Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
– Udita nell’udienza pubblica del 21/3/2018 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott.Luca Tampieri, che ha concluso
per l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Napoli confermava il giudizio di penale
responsabilità di Angelillo Mario e Perrella Emma in relazione ai delitti di associazione per
delinquere e truffa continuata – consumata e tentata- in danno di Banca Sai SpA, riducendo la
pena loro inflitta ad anni tre mesi, sei di reclusione .

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Data Udienza: 21/03/2018

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati a mezzo del difensore, deducendo con
comuni motivi:
2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità
per il delitto associativo. Secondo la difesa le condotte poste in essere dagli imputati
realizzano un concorso di persone del reato ma non si prestano a fondare l’ipotesi associativa,
difettando la prova di un sodalizio criminoso stabile, finalizzato alla realizzazione di un
indeterminato programma criminoso. Infatti, il modus operandi delle truffe ai danni di istituti di

mentre del tutto apodittica è l’affermazione della Corte territoriale che fa discendere
l’indeterminatezza del programma criminoso dalla preordinazione dei ruoli e dalla previsione
dei compensi spettanti ai singoli concorrenti, senza tener conto del lungo lasso temporale
intercorso tra le due violazioni di cui ai capi 2 e 11 della rubrica e del carattere episodico
dell’accordo che emerge dalle dichiarazioni confessorie degli imputati;
2.2 il vizio della motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità per i capi 11),12) e
13) della rubrica. La difesa denunzia che la Corte territoriale ha omesso di motivare in ordine
al coinvolgimento dei prevenuti nel tentativo di truffa in questione, rilevando esclusivamente
che la richiesta di mutuo era stata presentata a nome di soggetti da tempo deceduti e che sulla
carta di identità allegata alla pratica era apposta la foto della Piccirillo Rosaria, senza
argomentare in ordine al concorso dei ricorrenti, i quali hanno ammesso le loro responsabilità
esclusivamente con riguardo al c.d mutuo a nome di Rizza Maria;
2.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio,
con specifico riguardo all’individuazione del reato più grave e alla quantificazione della pena
base in misura notevolmente superiore rispetto al minimo edittale, senza tener conto
dell’ammissione degli addebiti e dello stato di incensuratezza degli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Le conformi sentenze
di merito hanno messo in evidenza un collaudato sistema truffaldino che prevedeva la richiesta
di mutui immobiliari alla Banca Sai Spa, corredati da falsa documentazione sull’identità dei
richiedenti e sulle loro fonti di reddito, cui faceva seguito, una volta erogata la somma
mutuata, l’insolvenza del mutuatario fittizio che risultava inesistente o deceduto. L’enuclazione
di un modus operandi stabile, che prevedeva il coinvolgimento di agenti della Banca, periti
estimatori degli immobili, di una procacciatrice di identità false e del relativo corredo
documentale dà conto di una struttura operativa essenziale ma efficiente rispetto al fine
perseguito della consumazione di una serie indeterminata di truffe in danno di istituti bancari.
In tal senso depongono anche le dichiarazioni degli imputati e, in particolare, dell’Angelillo il
quale ha riferito dell’accordo intervenuto con Sasso e

Cimmino che prevedeva la

corresponsione di una parte del mutuo erogato per omettere le verifiche in ordine alla
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credito risulta essere frutto di accordi estemporanei in vista della realizzazione dei singoli reati

documentazione prodotta a sostegno delle pratiche di mutuo mentre con la Piccirillo si era
convenuta la corresponsione di euro 300,00 per la fornitura della documentazione falsa
necessaria per ciascuna pratica truffaldina. La Corte territoriale ha, dunque, correttamente
scrutinato le emergenze probatorie acquisite, rendendo congrua e logica motivazione in ordine
alla ricorrenza dei requisiti costitutivi della fattispecie associativa.
V’è da aggiungere a conforto degli esiti valutativi qui censurati che la giurisprudenza di
legittimità ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad

di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell’organizzazione
stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione destinate, “ah
origine”, ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a
comprendere l’obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di
quest’ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori,
suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche,
nell’ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla
della rilevanza penale (Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, Fanni e altri, Rv. 268767).
4.Destituiti di pregio risultano i rilievi in ordine all’affermazione di responsabilità per la truffa
tentata sub 11 ) e i connessi reati di falso. Devesi al riguardo sottolineare che l’affermazione
di responsabilità riposa su un dato probatorio di assoluta concludenza, ovvero sul rinvenimento
nella pratica di mutuo aperta a nome di Tridente Francesco e Botta Maria di una carta di
identità contraffatta, riportante la foto della Piccirillo, soggetto che per concorde affermazione
dei ricorrenti si prestava nel loro interesse non solo a procurare i documenti falsi da allegare
alle richieste di finanziamento ma anche alla riproduzione della propria effige sui documenti
d’identità, come accaduto sia in relazione all’inesistente Rizzo Maria che alla Botta. Le sentenze
di merito hanno, pertanto, ritenuto la responsabilità dei ricorrenti per la fattispecie in esame in
forza di una corretta inferenza logica, tenuto conto del modulo operativo dell’illecito peculiare
del gruppo criminale e del provato coinvolgimento della Piccirillo in un ruolo già attestato in
altri casi.
5. Con riguardo alla quantificazione della pena base per il delitto associativo nella misura di
anni tre di reclusione e alla complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio,
osserva la Corte che la dosimetria della sanzione risulta coerente con la ritenuta gravità dei
fatti ascritti e le allarmanti modalità esecutive nonché adeguatamente giustificata dal
riferimento ai criteri di cui all’art. 133 e dal richiamo al principio di proporzionalità (Sez. 2, n.
36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). Infatti, la graduazione della pena rientra
nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli
artt. 132 e 133 cod. pen. sicchè è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri
ad una nuova valutazione della sua congruità quando la determinazione operata non sia frutto
di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta, come nella specie, da sufficiente
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associazione per delinquere, non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva

motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142).
6. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e

Così deciso in Roma il 21 marzo 2018

Il Consigliere estensore
Anna Maria De Santis

Il Presidente
Pierc

illo_Davigo

della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende

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