Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19736 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19736 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GANDZA TOMASZ PIOTR N. IL 13/12/1983
avverso la sentenza n. 3400/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
06/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 08/01/2014

83 Gandza T.

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente infondato
e quindi inammissibile.

basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
Correttamente, conformemente all’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, si considera che la
questione è stata posta tardivamente nel corso del giudizio abbreviato, dopo l’interrogatorio. Essa non
era stata posta né all’avvio dell’abbreviato né nell’udienza preliminare. Altrettanto correttamente si
considera che occorre far ricorso ai criteri suppletivi per la determinazione della competenza, non
essendovi prova certa in ordine alla consumazione del reato, considerata la contraddittorietà e
l’inattendibilità delle dichiarazioni dell’imputato: valutazioni di merito non illogiche e non sindacabili in
cassazione.
Ancora, quanto all’invocata attenuante, altrettanto razionalmente si considera che, infine, nessun
concreto, tangibile contributo è stato fornito alle indagini ed alla detronizzazione del traffico illecito.
Anche qui, l’apprezzamento del merito non può essere sindacato nella sede di legittimità, essndo immune
da vizi logici o giuridici.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P Q N1

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 8 gennaio 2014

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione,

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