Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19735 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19735 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
DI PAOLO MICHELE n. a Pescasseroli il 27/7/1950
avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Roma 11 15/12/2016

– visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
– Udita nell’udienza pubblica del 21/3/2018 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott.Luca Tampieri, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale
di Latina del 17/6/2009, assolveva l’imputato dal delitto sub F) perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato; dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione dei delitti di cui ai
capi A),B),C) ed E), eliminando le relative,pene; confermava il giudizio di penale responsabilità
per il delitto di riciclaggio ascritto al capo D), determinando la pena, previo riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche, in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 4mila di
multa.
1

QuA,

Data Udienza: 21/03/2018

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo:
2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla dedotta eccezione di nullità
dell’udienza preliminare e degli atti conseguenti per omessa notifica dell’avviso di fissazione
all’imputato. La difesa del ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia disatteso
l’eccezione di nullità della notifica effettuata a norma dell’art. 161, comma 4, cod.proc.pen.,
ritenendo ininfluente il riferimento alla relata dell’ufficiale giudiziario in quanto frutto di errore,
cui è,nondinneno, conseguita la mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato.

in conseguenza dell’omessa notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari,
della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che disponeva il giudizio al prevenuto.
Rappresentava che il ricorrente aveva ” eletto” domicilio, con atto del 30/6/2003 dinanzi la
Polizia Stradale di Latina, presso la propria abitazione in Norma, Via Passeggiata S. Giovanni
80. L’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415bis cod.proc.pen. veniva indirizzato in
Cisterna invece che a Norma e non giungeva a conoscenza del Di Paolo e nessuna prova
risulta in atti dell’avvenuta notificazione della richiesta di rinvio a giudizio e dell’avviso di
fissazione dell’udienza preliminare. Il decreto che disponeva il giudizio veniva, infine, notificato
ai sensi dell’art. 161, comma 4,codice di rito presso il difensore a seguito di relata negativa
dell’ufficiale giudiziario, il quale attestava di aver tentato la notifica presso il domicilio
dichiarato in data 31/5/2006, accertando che l’imputato era ivi sconosciuto, sebbene
successivamente al detto domicilio risulti

correttamente eseguita la notifica dell’estratto

contumaciale della sentenza di primo grado.
La Corte territoriale ha disatteso l’eccezione con motivazione giuridicamente corretta, rilevando
con riguardo all’omissione della notifica dell’avviso ex 415bis cod.proc.pen. che, quantunque
risultasse impossibile la verifica in ordine alle modalità di notificazione per carenza del relativo
atto nel fascicolo processuale d’ufficio, la deduzione era palesemente tardiva in considerazione
del carattere relativo dell’eventuale nullità determinatasi. In relazione alla notifica dell’avviso di
fissazione dell’udienza preliminare evidenziava come l’ufficiale giudiziario non avesse reperito il
Di Paolo al domicilio dichiarato, attestando l’assenza del nominativo sui citofoni e sulle cassette
postali ed aggiungendo che il medesimo risultava sconosciuto alla stregua delle informazioni
assunte sul posto sicchè l’avviso veniva notificato al difensore di fiducia, Avv. Mariani.
3.1 Questa Corte in una recente pronunzia ha precisato che l’impossibilità della notificazione al
domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la
procedura prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea
assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole
individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità
dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi
previsti dall’art. 157 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772;
2

Jút’

3. Con l’atto d’appello la difesa dell’imputato deduceva la nullità della sentenza di primo grado

conforme Sez. 6, n. 52174 del 06/10/2017, Martinuzzi, Rv. 271560).
La pronunzia richiamata ha sottolineato, in linea con quanto già precisato da Sez. U, n. 28451
del 28/04/2011, Pedicone, Rv.250121, che deve ritenersi al riguardo sufficiente l’attestazione
dell’ufficiale giudiziario di non aver reperito l’imputato nel domicilio dichiarato – o il
domiciliatario nel domicilio eletto – per abilitare l’ufficio preposto alla spedizione dell’atto da
notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità del domicilio dichiarato.

manifesta infondatezza e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
Sentenza a motivazione semplificata

Il Consigliere estensore
Anna Maria De Santis

Il Presidente
Piercamillo Davigo

4.Alle considerazioni che precedono consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per

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