Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19735 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19735 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BISHAJ GIOVALIN N. IL 01/01/1979
ZAGUNI RINALD N. IL 29/02/1984
avverso la sentenza n. 3135/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
09/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/01/2014

Osserva
Ricorrono per cassazione i rispettivi difensori di fiducia di Bishaj Giovalin e Zaguni
Rinald avverso la sentenza emessa in data 9.3.2012 dalla Corte di Appello di Firenze
che, in parziale riforma di quella del G.i.p. del Tribunale di Pistoia in data 28.4.2011,
rideterminava la pena inflitta al Bishaj in anni otto e mesi otto di reclusione ed C
60.000,00 di multa e quella inflitta allo Zaguni in anni tre, mesi sei giorni venti di
reclusione ed C 20.000,00 di multa e ciò in relazione ai 113gni delitti di cui all’art.
73 dPR 309/1990 loro rispettivamente ascritti.

motivazionale in relazione alla mancata esclusione della recidiva.
Nell’interesse dello Zaguni si deduce il vizio motivazionale il relazione alla ritenuta
penale responsabilità in ordine ai reati contestati al capo 5) della rubrica senza la
concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p.; nonché la violazione di legge in
ordine alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 73 comma 7 0 dPR
309/1990.
I ricorsi sono inammissibili essendo le censure mosse manifestamente infondate ed
aspecifiche.
Esaustiva e corretta è la motivazione addotta per respingere le analoghe richieste
avanzate con i motivi di appello dai medesimi ricorrenti. Sicché inammissibilmente le
doglianze predette sono qui state riproposte senza alcuna considerazione per le
puntuali valutazioni ed osservazioni operate (sia in ordine alla pericolosità sociale del
Bishaj che precludeva l’esclusione della recidiva, sia in relazione all’insussistenza dei
presupposti per la concessione delle attenuanti invocate dallo Zaguni) dalla Corte
territoriale. Infatti è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione
fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate
dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza
di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità,
come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare per ciascuna in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
2

Nell’interesse di Bishaj Giovalin si rappresenta la violazione di legge ed il vizio

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali e ciascuna a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 8.1.2014

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