Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19732 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19732 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 21/03/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di Pangallo Giuseppe, n. a Milano il
09/11/1969, rappresentato e assistito dall’avv. Antonio Speziale, di
fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, quarta
sezione penale, n. 4308/2016, in data 26/04/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Luca
Tampieri che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 26/04/2017, la Corte d’appello di
Milano confermava la pronuncia di condanna resa in primo grado dal
Tribunale di Pavia in data 29/10/2015 nei confronti di Giuseppe
Pangallo per il reato di appropriazione indebita aggravata. Secondo

1

l’accusa, il Pangallo, dopo aver proceduto, all’uopo autorizzato dai
venditori, alla vendita di una delle villette di proprietà di Meco s.r.I.,
depositava successivamente l’importo derivante dalla vendita pari ad
euro 144.391,97 presso un conto corrente bancario, acceso
appositamente presso il Credito Artigiano di Casorate Primo a nome
della Meco s.r.I., per poi farlo transitare sul conto della Nova Casa
s.r.I., socia della Meco s.r.I., della quale lo stesso era amministratore

unico.
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di Giuseppe Pangallo,
viene proposto ricorso per cassazione per lamentare, con formale
motivo unico, violazione di legge in relazione agli artt. 646 cod. pen.,
192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e) e 533, comma 1 cod. proc.
pen.; erronea applicazione dei principi di valutazione della prova ed
omesso esame delle risultanze processuali acquisite al giudizio
oggetto di specifiche deduzioni in appello; mancanza di motivazione
per illogicità ed apodittica contraddittorietà nonché per travisamento
della prova.
Assume il ricorrente come la decisione impugnata abbia
ritenuto, nella specie erroneamente ed apoditticamente, la condotta
di appropriazione indebita da parte del ricorrente, sulla base di una
interversione del possesso di quelle somme, accreditando
fiduciariamente, sul piano probatorio, le affermazioni della
denunciante che, di contro, venivano documentalmente smentite
dalle acquisizioni cartolari in atti.
3. Il ricorso è aspecifico e manifestamente infondato e, come
tale, da ritenersi inammissibile.
Lo stesso reitera censure già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame con motivazione congrua e priva di vizi logicogiuridici, nei confronti della quale la ricorrente omette di “misurarsi”
(v. pagg. 5-7 della sentenza di appello).
Invero, la mancanza di specificità del motivo, invero, deve
essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1 lett. c) cod.

2

proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000,
Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596)
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle

dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a
favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 21/03/2018

Il Consigliere estensore
Andrea Pellegrino

Il Presidente
Pier

millo Davigo

ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti

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