Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19732 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19732 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARDARO VINCENZO N. IL 28/05/1959

er11-`

avve‘la sentenza n. 4934/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 08/01/2014

79 Bardaro

Motivi della decisione

I ricorsi proposti dagli imputati in epigrafe sono stati separati e quello a carico del coimputato
Bruno è stato restituito alla quarta sezione di questa Corte.

d.P.R. n. 309 del 1990 ; e le doglianze proposte dalla difesa di Bardaro sono manifestamente infondate,
sicché il ricorso è inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione,
basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Si dà conto
della diffusa, condivisa argomentazione probatoria espressa dal primo giudice , la cui attendibilità viene
argomentatamente ribadita anche alla luce delle plurime dichiarazioni di contenuto accusatorio,
analizzando criticamente le censure espresse in impugnazione. Si perviene così a ribadire il giudizio
afferente alla cooperazione illecita degli imputati, in relazione alla quale risultano irrilevanti le dedotte
incertezze del Vitabile in ordine al correo che materialmente deteneva la droga. La pronunzia, d’altra
parte, mette pure in luce la coerenza delle plurime acquisizioni. Tali valutazioni in ordine alla
responsabilità, essendo immuni da errori logici non possono essere qui sindacate. Analogamente è a dirsi
intorno alla pena che è stata peraltro diminuita: si considera l’entità della droga e la pluralità delle
transazioni illecite. Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Rooma 8 gennaio 2014

La sentenza in esame reca l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del

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