Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19730 del 21/03/2018

Penale Sent. Sez. 2 Num. 19730 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 21/03/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di AB, rappresentato e assistito dall’avv. Gian Mario
Ramondini, di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di
Torino, prima sezione penale, n. 10903/2008, in data 07/04/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Luca
Tampieri che ha chiesto di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
sentita la discussione del difensore dell’imputato, avv. Gian Mario
Ramondini, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 07/04/2017, la Corte d’appello di
Torino, in parziale riforma della pronuncia resa dal giudice per
l’udienza preliminare presso il Tribunale di Torino in data 15/10/2007

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nei confronti di AB in esito a giudizio abbreviato,
dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di lesioni
aggravate perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per
i residui reati di rapina e ricettazione nella misura di anni due, mesi
quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, con conferma nel
resto della sentenza di primo grado.
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di AB,

viene proposto ricorso per cassazione per lamentare:
-nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione
dell’art. 192, comma 3 cod. proc. pen. in materia di indizi di reato e
per manifesta illogicità della motivazione sul punto (primo motivo);
– nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione al
motivo di appello avente ad oggetto la derubricazione del reato di
ricettazione in quello di furto aggravato (secondo motivo);
– nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione degli
artt. 99 e 63 cod. pen. in materia di applicazione della recidiva e di
bilanciamento fra circostanze (terzo motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come
l’individuazione fotografica non è tale da determinare con certezza
l’identificazione dell’imputato nell’autore della rapina in contestazione
al capo A) e non può assumere il valore di prova, dando conto, in
ragione dell’incertezza che la connotava (mancata corrispondenza fra
la descrizione della teste F e le reali caratteristiche fisiche del
AB), del ragionevole dubbio utile a motivare l’assoluzione.
2.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza
impugnata che ha omesso di rendere un’autonoma motivazione sul
rigetto della richiesta di riqualificazione del fatto di cui al capo B).
2.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza
impugnata che ha respinto la richiesta di riconoscere la prevalenza
delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate e riconosciute
aggravanti e recidiva. In particolare, la Corte territoriale ha omesso di
indicare e di esaminare il percorso terapeutico intrapreso dal
AB presso il Sert per affrancarsi dalla tossicodipendenza, il cui
esito positivo è comprovato dalla certificazione che era stata
prodotta. L’operazione di determinazione della pena ed il giudizio di
comparazione tra circostanze, nel considerare le sole sentenze
irrevocabili e i carichi pendenti all’epoca della commissione dei fatti, si

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sono risolti nella formulazione di un calcolo aritmetico del tutto
svincolato, salvo il nudo riferimento alla congruità, dai parametri
legali e dagli obblighi motivazionali che sono previsti e richiesti nei
casi di irrogazione della sanzione penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è generico e manifestamente infondato e, come
tale, da ritenersi inammissibile.
2.

Va preliminarmente evidenziato come, secondo la

giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, n. 10951 del
15/03/2006, Casula, Rv. 233708), anche alla luce della nuova
formulazione dell’art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen.,
dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di
legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato
deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) “effettiva”,
ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante
ha posto a base della decisione adottata; b) non “manifestamente
illogica”, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni
non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della
logica; c) non internamente “contraddittoria”, ovvero esente da
insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da
inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non
logicamente “incompatibile” con altri atti del processo, dotati di una
autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro
rappresentazione disarticoli

l’intero

ragionamento svolto dal

giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da
vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione
(nell’affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente,
che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può
limitarsi ad addurre l’esistenza di “atti del processo” non
esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non
correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare,
con l’atto processuale cui intende far riferimento, l’elemento fattuale
o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta
incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento
impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati,

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nonché dell’esistenza effettiva dell’atto processuale in questione,
indicare le ragioni per cui quest’ultimo inficia o compromette in modo
decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione).
2.1. Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati
dal ricorrente siano semplicemente “contrastanti” con particolari
accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione
complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano

astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di
quella fatta propria dal giudicante.
Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di
elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di
quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra
loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di
superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il
convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in
termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori
razionali del provvedimento. E’, invece, necessario che gli atti del
processo richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio
della motivazione siano autonomamente dotati di una forza
esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in
grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e
determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o
da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la
motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere
un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva,
non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle
deduzioni del ricorrente concernenti “atti dei processo”.
2.2. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una
valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla
reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della
“resistenza” logica del ragionamento del giudice.
Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di
controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti
maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

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Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo
giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione
assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la
motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le
parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre
uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e
spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell’art.
606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del
2006, art. 8, “mentre non è consentito dedurre il travisamento del
fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre
la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta
nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di
travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di
merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non
esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello
reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli
elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione,
ma di verificare se detti elementi sussistano” (Sez. 5, n. 39048 del
25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
2.3. Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la
revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica
del provvedimento e non può quindi estendersi all’esame ed alla
valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla
competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema
Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una
diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle
prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento
impugnato. Invero, solo l’argomentazione critica che si fonda sugli
elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento
impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di
legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole
della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza
espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).
2.4. La medesima giurisprudenza di legittimità considera,
inoltre, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che

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si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in
appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli
stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non
assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza
oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012,
Pierantoni; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, P.M. in proc. Candita,
Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv.

sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame,
la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per
cassazione non può essere considerata come critica argomentata
rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi,
pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui
all’art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone la
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni
richiesta (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
Sulla base di questi principi va esaminato l’odierno ricorso.
3. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso.
L’individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla
polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva
dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la
fotografia, si dica certo della sua identificazione.
3.1. Le modalità dell’individuazione – concretatesi nella scelta
delle immagini fotografiche effettuata dalla polizia giudiziaria – non
riguardano la legalità della prova, dato l’enorme margine di
opinabilità che accompagna ogni selezione, ma si riflettono sul suo
valore, che richiede l’apprezzamento, in sede di scrutinio di
legittimità, della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal
giudice di merito a fondamento dell’affidabilità del riconoscimento e,
quindi, del giudizio di colpevolezza (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015,
dep. 2016, Coccia, Rv. 267562).
Nella fattispecie, i giudici d’appello riconoscono come la
descrizione dell’autore della rapina riferita dalla F non
corrisponda alle caratteristiche fisiche del AB (salvo il fatto
che costui portasse, in allora, i capelli legati) ma evidenziano come il
dato costituito dall’avvenuto pregresso riconoscimento fotografico
rimanga e rappresenti un’ulteriore conferma della responsabilità

231708). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una

dell’imputato.
3.2. Rileva il Collegio come, nella fattispecie, dopo un
riconoscimento fotografico pieno non si sia di fronte ad una
ricognizione formale negativa ma ad una successiva (rispetto al
momento del riconoscimento) descrizione delle fattezze dell’autore
non corrispondente appieno alle caratteristiche dell’imputato riferite
precedentemente, in una sorta di progressione dichiarativa che il

ricorrente vuole leggere in termini di verificata incertezza probatoria.
Ritiene il Collegio come tale progressione debba essere valutata, al
pari di ogni altra prova dichiarativa, tenendo conto del fatto che la
dichiarazione della persona informata sui fatti (vittima o testimone,
se si da corso al dibattimento), nel caso del riconoscimento di
persona, introduce nel processo, attraverso la mediazione
dichiarativa, un contenuto di conoscenza acquisito attraverso la
percezione sensoriale. Ogni dichiarazione tende ad introdurre nel
processo dati “percepiti”; la dichiarazione ricognitiva, tuttavia, si
caratterizza per la richiesta attuale di una prestazione percettiva cui
si associa la richiesta di comparazione con i dati acquisiti al momento
del fatto. Sulla attività di comparazione può influire significativamente
il decorso del tempo, sia perché il ricordo dei tratti somatici si
affievolisce, sia perché la ripetizione del riconoscimento (soprattutto
se a distanza di tempo) risulta influenzato dalle modifiche somatiche
conseguenti al trascorrere del tempo stesso, sia perché la mera
descrizione verbale delle caratteristiche somatiche può “scontare”
un’imprecisione o un’approssimazione linguistica essendo – almeno in
parte – espressione di un giudizio (non è la stessa cosa individuare o
non individuare in un’effigie fotografica il soggetto precedentemente
visto rispetto al fornire una descrizione delle caratteristiche somatiche
di quello stesso soggetto: infatti, una cosa è limitarsi a dire “lo
riconosco o non lo riconosco”, altro è dire “… quella persona aveva
detta altezza, il suo viso aveva queste caratteristiche, la sua età era
circa …, il colore dei capelli era …, ecc.”).
Tale dichiarazione ricognitiva, lungi dal determinare automatici
effetti caducatori sull’attendibilità del pregresso riconoscimento
fotografico in ipotesi di riscontrate divergenze contenutistiche, a
ragione della propria struttura, induce ad utilizzare la massima
cautela nella valutazione della genuinità del dichiarato che deve

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essere effettuata tenendo presente la complessa struttura della
dichiarazione stessa.
3.3. Su queste non discutibili premesse, la Corte territoriale
precisa come la descrizione fisica del rapinatore fatta dalla persona
offesa intervenga in un verbale (redatto alle ore 16,30 del
12/06/2006) di poco successivo a quello in cui era stato effettuato
dalla medesima il riconoscimento fotografico (redatto dalle ore 16,00

alle ore 16,03 sempre del 12/06/2006); ma ritiene che,
paradossalmente, l’imprecisa descrizione successiva al positivo
riconoscimento fotografico, lungi dallo smentire quest’ultimo, ben
possa trovare giustificazione alla luce del limitato tempo di
osservazione e palesi ambiti di autoresistenza in considerazione della
manifestata capacità della dichiarante di compiere un successivo
riconoscimento personale (riconoscimento nella specie mancato a
ragione dell’intervenuta definizione del processo nelle forme del rito
abbreviato).
Si tratta di una valutazione di merito priva di fratture logiche ed
aderente alle indicazioni ermeneutiche in materia di valutazione del
riconoscimento fotografico.
Può dunque essere affermato che le dichiarazioni della persona
informata sui fatti (ivi compresa la persona offesa) sulle
caratteristiche somatiche del soggetto riconosciuto, successive alla
positiva individuazione fotografica devono essere valutate alla luce
della peculiare natura della dichiarazione ed impediscono, se i
contenuti non si pongono in linea con gli esiti della precedente
individuazione fotografica, automatici effetti caducatori su
quest’ultima.
La prestazione ricognitiva, da un lato, richiede uno sforzo
percettivo attuale e, dall’altro, una valutazione comparativa con il
ricordo dei dati somatici percepiti durante l’evento da accertare. Tale
particolare struttura della dichiarazione ricognitiva richiede una
valutazione particolarmente accurata dell’attendibilità, che deve
tenere conto, sia dell’obsolescenza della memoria che dei ragionevoli
mutamenti somatici che il decorso del tempo ha prodotto sulla
persona che si sottopone alla ricognizione ma anche, e soprattutto,
della diversità morfologica rispetto ad un atto di riconoscimento
fotografico attraverso il quale non si esprimono – come invece

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avviene nella dichiarazione – giudizi di valutazione bensì ci si limita a
riconoscere o a non riconoscere (nel primo caso, sarà possibile un
parziale giudizio di valore attraverso il quale viene espresso il grado
probabilistico di certezza) un soggetto quale presunto autore di un
determinato fatto di reato.
4. Del tutto aspecifico è il secondo motivo di ricorso. Lo stesso
reitera censura già discussa e ritenuta infondata dal giudice del

gravame con motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici, nei
confronti della quale la ricorrente omette di “misurarsi”.
4.1. Invero, la mancanza di specificità del motivo, invero, deve
essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1 lett. c) cod.
proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000,
Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596).
4.2. Nella fattispecie, va evidenziato come la Corte territoriale
abbia ritenuto di dover respingere la richiesta di riqualificazione del
fatto di cui al capo B) non avendo l’imputato fornito alcuna
indicazione né del luogo, né del momento, né delle modalità con cui
avrebbe sottratto ai proprietari l’auto di cui disponeva e a bordo della
quale è stato fermato: trattasi di motivazione del tutto congrua e
priva di vizi logico-giuridici che non può essere rivisitata in questa
sede.
5. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.
Invero, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica
del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non
siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano
sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che
per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla
la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in
concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

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Nella fattispecie, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter
“andare oltre” rispetto ad un giudizio di equivalenza tra attenuanti
generiche e recidiva, in ragione dei non modesti precedenti specifici e
delle numerose pendenze (alcune di esse trasformatesi
successivamente in condanne definitive) a carico del Magistrello che
ne evidenziavano la evidente pericolosità sociale: anche in questo
caso, si è in presenza di valutazione del tutto congrua e priva di vizi

6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2018

Il Consigliere estensore
Andrea Pellegrino

v

Il Presidente
Piercamillo Davigo

logico-giuridici, come tale insindacabile in questa sede.

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