Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19730 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19730 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
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RIVA LORIS N. IL 22/02/1962
avverso la sentenza n. 613/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 08/01/2014
Osserva
Ricorre per cassazione Riva Loris avverso la sentenza emessa in data 13.4.2012 dalla Corte di
Appello di Bologna che confermava quella del Giudice monocratico del Tribunale di Piacenza in
data 28.9.2011, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni uno e mesi tre
di reclusione e mesi uno di arresto, essendo stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt.
186 comma 7 C.d.S. e 81 cpv. c.p. e 189 commi 1, 6 e 7 C.d.S..
Deduce la violazione di legge in relazione all’art. 189 C.d.S. assumendone la mancata
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
La sentenza impugnata ha dato conto della circostanza dell’allontanamento dell’imputato senza
che si fosse accertato delle condizioni di salute del soggetto tamponato: del resto, l’apparente
stato di ebbrezza e la frase pronunciata nell’occasione escludevano tale consapevolezza.
Peraltro, “In tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall’art. 189, comma
sesto (in relazione al comma primo), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle
persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l’adempimento degli
obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento” (Cass. pen. Sez.
IV, n. 9128 del 2.2.2012 Rv. 252734).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 8.1.2014
integrazione degli elementi costitutivi