Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1973 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1973 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VITRANO LEONARDO N. IL 15/11/1972
avverso la sentenza n. 2597/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 30/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 24/11/2015
OSSERVA
Il ricorso di VITRANO Leonardo deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente
denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed
ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione,
esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano correttamente
utilizzate ed interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione così come risultano
applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno
giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza.
Il reato non era prescritto alla data della sentenza della Corte d’Appello e non è prescritto
neppure alla data odierna considerato l’aumento dei termini ex art. 161 c.p.p., a seguito delle
interruzioni previste dall’art. 160 c.p.p.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 24.11.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo