Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1973 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1973 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
YACOUBI KARIM N. IL 18/11/1968
YACOUBI OUALID N. IL 03/02/1981
avverso la sentenza n. 6464/2012 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 21/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

YACOUBI Karim e YACOUBI Oualid ricorrono contro la sentenza di

patteggiamento specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena
di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno per i reati previsti dagli artt. 337 e 588,
comma secondo, cod.pen., e denunciano mancanza di motivazione sull’insussistenza di
eventuali cause di proscioglimento ex art . 129 cod.proc.pen. e sulla congruità della

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-

gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod.proc.pen. e, altresì, la congruità della pena concordata.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto l’eventuale
proscioglimento o una pena più mite.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento ciascuno alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro milleeinquecento per ciascuno
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2013.

pena.

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