Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19729 del 21/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 19729 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 21/03/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di Danovaro Maria Grazia, n. a
Genova il 06/02/1959, rappresentata e assistita dall’avv. Andrea
Boselli, di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di
Genova, prima sezione penale, n. 1776/2016, in data 18/10/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Luca
Tampieri che ha chiesto di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18/10/2016, la Corte d’appello di
Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal
Tribunale di Genova in data 21/05/2015 con la quale Maria Grazia
Danovaro era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione ed
euro 900,00 di multa per il reato di appropriazione indebita aggravata

1

continuata, eliminava la statuizione civile relativa alla provvisionale e
confermava nel resto (ivi compresa la condanna della Danovaro al
risarcimento dei danni arrecati alle parti civili da liquidarsi in separato
giudizio ed i doppi benefici di legge). Secondo l’Accusa, l’imputata,
nella sua qualità di esercente la professione di consulente libero
professionista, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, si appropriava indebitamente di somme di denaro, per un

totale di euro 22.238,27 a lei consegnate dai condomini Renata
Bianchini, Laura Bozzetti, Silvano Ferrari, Antonio Gaeta, Monica
Moscatelli, Vincenzo Taschetta, Lidia Tonelli e Giuseppe Zavagna per
il pagamento delle spese di amministrazione ordinarie e straordinarie.
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di Maria Grazia
Danovaro, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare:
– violazione di legge per inosservanza e/o erronea applicazione della
legge penale in relazione al mancato riconoscimento del condominio
quale soggetto di diritto autonomo (primo motivo);
– violazione e/o inosservanza della legge penale con riferimento
all’ammissione della costituzione di parte civile di persone non
indicate nel capo di imputazione quali parti lese (secondo motivo);
– mancanza di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche; necessità di dichiarare
l’intervenuta estinzione del reato per decorrenza dei termini massimi
di prescrizione (terzo motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza
impugnata che non ha considerato che il condominio si pone quale
soggetto terzo rispetto al singolo condomino e all’amministratrice
Danovaro la quale ultima, conseguentemente, non si è appropriata in
via diretta di alcuna somma.
2.2. In relazione al secondo motivo, si censura la decisione di
ammettere come parti civili soggetti non indicati dall’accusa i quali
hanno lamentato un danno che non è stato formalmente contestato
alla Danovaro che, conseguentemente, non può essere chiamata a
risponderne.
2.3. In relazione al terzo motivo, si censura la decisione di non
riconoscere le circostanze attenuanti generiche omettendo di
considerare come la ricorrente non si fosse mai sottratta
all’interrogatorio in fase di indagini preliminari e in dibattimento,

2

fosse soggetto incensurato e le sue condotte sarebbero comunque
risalenti ad oltre sette anni addietro. Infine, si è in presenza di reato
prescritto in data 31/12/2016, considerando come le condotte
appropriative si erano comunque esaurite nei primi mesi del 2009.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è aspecifico oltre che manifestamente infondato e,
come tale, da ritenersi inammissibile.
2.

Va preliminarmente evidenziato come, secondo la

giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, n. 10951 del
15/03/2006, Casula, Rv. 233708), anche alla luce della nuova
formulazione dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., dettata
dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità
sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a
verificare che la relativa motivazione sia: a) “effettiva”, ovvero
realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto
a base della decisione adottata; b) non “manifestamente illogica”,
ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non
viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c)
non internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili
incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le
affermazioni in essa contenute; d) non logicamente “incompatibile”
con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o
dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero
ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali
incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il
profilo logico la motivazione (nell’affermare tale principio, la Corte ha
precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale
incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l’esistenza di “atti del
processo” non esplicitamente presi in considerazione nella
motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve
invece identificare, con l’atto processuale cui intende far riferimento,
l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che
risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento
impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati,
nonché dell’esistenza effettiva dell’atto processuale in questione,

3

indicare le ragioni per cui quest’ultimo inficia o compromette in modo
decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione).
2.1. Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati
dal ricorrente siano semplicemente “contrastanti” con particolari
accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione
complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano
astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di

quella fatta propria dal giudicante.
Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di
elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di
quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra
loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di
superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il
convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in
termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori
razionali del provvedimento. E’, invece, necessario che gli atti del
processo richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio
della motivazione siano autonomamente dotati di una forza
esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in
grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e
determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o
da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la
motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere
un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva,
non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle
deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo”.
2.2. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una
valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla
reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della
“resistenza” logica del ragionamento del giudice.
Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di
controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti
maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo

4

giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione
assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la
motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le
parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre
uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e
spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell’art.

606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del
2006, art. 8, “mentre non è consentito dedurre il travisamento del
fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre
la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta
nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di
travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di
merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non
esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello
reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli
elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione,
ma di verificare se detti elementi sussistano” (Sez. 5, n. 39048 del
25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
2.3. Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la
revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica
del provvedimento e non può quindi estendersi all’esame ed alla
valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla
competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema
Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una
diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle
prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento
impugnato. Invero, solo l’argomentazione critica che si fonda sugli
elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento
impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di
legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole
della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza
espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).
2.4. La medesima giurisprudenza di legittimità considera,
inoltre, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in

5

appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli
stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non
assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza
oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012,
Pierantoni; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc. Candita,
Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv.
231708). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una

sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame,
la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per
cassazione non può essere considerata come critica argomentata
rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi,
pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui
all’art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone la
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni
richiesta (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
Sulla base di questi principi va esaminato l’odierno ricorso.
3. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso.
Assume la ricorrente che nel momento in cui i singoli condomini
versavano le varie somme per spese ordinarie e straordinarie sul
conto intestato al condominio, il denaro entrava nella disponibilità di
quest’ultimo soggetto, da considerarsi come formalmente distinti sia
da ogni singolo condomino che dall’amministratore.
3.1. Il più recente orientamento di questa Corte, condiviso dal
Collegio, ritiene che il delitto di appropriazione indebita sia reato
istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa,
quando l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà
espressa o implicita di tenere questa come propria, con la
conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a
conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della
individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della
decorrenza del termine di prescrizione (Sez. 5, n. 1670 del
08/07/2014, dep. 2015, Ronconi, Rv. 261731; Sez. 2, n. 17901 del
10/04/2014, Idone, Rv. 259715).
3.2. La Corte territoriale ha di fatto richiamato la giurisprudenza
delle sezioni civili di questa Suprema Corte secondo cui
l’amministratore instaura con i condomini un rapporto di mandato
(Sez. 2, n. 10815 del 16/08/2000, Rv. 539589; nello stesso senso,

6

Sez. 2, n. 16698 del 22/07/2014, Rv. 632063).
Nell’ambito di questo contratto di mandato, volto al compimento
di più atti giuridici nell’interesse dei condomini, l’amministratore può
ricevere dai condomini somme di denaro al fine di provvedere
all’esecuzione di specifici pagamenti o da riversare nella cassa
condominiale onde far fronte alle spese di gestione del condominio
secondo i bilanci approvati dall’assemblea. Nel primo caso,

l’amministratore deve provvedere a compiere il pagamento a cui è
obbligato secondo le modalità e i termini convenuti, mentre nel
secondo, egli è tenuto a una generale destinazione dei fondi confluiti
sul conto comune alle spese condominiali secondo le modalità
stabilite dall’assemblea con obbligo di rendiconto e di restituzione alla
scadenza di quanto ricevuto nell’ esercizio del mandato, ai sensi
dell’art. 1713 cod. civ.
3.3. I generali principi in tema di consumazione del reato in
contestazione – in base ai quali ove l’agente abbia la disponibilità di
denaro altrui in virtù dello svolgimento di un incarico gestorio il reato
di appropriazione indebita è integrato dall’interversione del possesso,
che si manifesta quando l’autore si comporti uti dominus compiendo
un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di
tenere questa come propria – si declinano tenendo conto delle
precipue caratteristiche del rapporto intercorrente fra
l’amministratore e il condominio (Sez. 2, n. 31322 del 31/05/2017,
Narducci). Sarà, infatti, ravvisabile un’oggettiva interversione del
possesso ogni qualvolta l’amministratore di condominio, anziché dare
corso ai suoi obblighi, dia alle somme a lui rimesse dai condomini una
destinazione del tutto incompatibile con il mandato ricevuto e
coerente invece con sue finalità personali (“Commette il delitto di
appropriazione indebita il mandatario che, violando le disposizioni
impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto
utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli
interessi del mandante” Sez. 2, n. 23347 del 03/05/2016, P.C. in
proc. Danielis e altro, Rv. 267086; nello stesso senso, Sez. 2, n.
50156 del 25/11/2015, Fratini, Rv. 265513).
Da qui la manifesta infondatezza della “fantasiosa” tesi difensiva
secondo cui il condominio è soggetto terzo rispetto al suo
amministratore il quale, pur compiendo atti in nome e per conto dello

7

stesso, finirebbe per “imputarli” ad un soggetto a sè estraneo privo di
responsabilità, con sostanziale creazione di un ambito di non
punibilità che è del tutto fuori dal sistema.
3.4. Invero, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei
principi precedentemente esposti, avendo correttamente riconosciuto
come l’amministratrice Danovaro, sulla base delle oggettive risultanze
probatorie, si fosse appropriata ai danni di otto condomini (Bianchini

Renata, Bozzetti Laura, Ferrari Silvano, Gaeta Antonio, Moscatelli
Monica, Taschetta Vincenzo, Tonelli Lidia e Zavagna Giuseppe, tutti
condomini dell’immobile sito in Genova via Piombelli 33) della
complessiva somma di euro 22.238,27, di fatto costringendo il nuovo
amministratore (Tosca Danila, subentrata alla Danovaro nell’estate
del 2009) a costituire un “fondo cassa” ai carico dei condomini per far
fronte ai debiti mai precedentemente estinti (esposizione debitoria
ricostruita con certezza ma con grande fatica avendo dovuto il nuovo
amministratore richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario per
ottenere la consegna dal predecessore della documentazione).
I giudici di appello hanno perciò evinto la prova della ricorrenza
degli elementi costitutivi del reato in contestazione dalla
constatazione dal mancato pagamento di numerose spese e dal
conseguente indebito impossessamento della somma a ciò destinata
da parte di chi era incaricato di provvedere al pagamento,
implicitamente ritenendo che una simile condotta rendesse più che
evidente la volontà dell’imputata di appropriarsi del denaro dalla
medesima detenuto nella consapevolezza di agire senza diritto e con
lo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità:
siffatta valutazione, scevra da manifesti vizi logici, non si presta a
censure di sorta sotto un profilo giuridico né può essere rivisitata nel
merito in questa sede.
4. Del tutto aspecifico è il secondo motivo di ricorso. Lo stesso
reitera censura già discussa e ritenuta infondata dal giudice del
gravame con motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici, nei
confronti della quale la ricorrente omette di “misurarsi”.
4.1. Invero, la mancanza di specificità del motivo, invero, deve
essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a

8

fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1 lett. c) cod.
proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000,
Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596).

4.2. Nella fattispecie, dopo aver ricordato che il soggetto
passivo è il titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice,
mentre il danneggiato è chiunque abbia riportato un danno
eziologicamente riferibile all’azione o all’omissione del soggetto attivo
del reato, il Collegio non può non evidenziare come, sulla questione
dedotta, la Corte territoriale avesse chiaramente spiegato come fosse
da ritenersi infondato “il motivo che attiene all’ammissione della
costituzione di parte civile di persone non indicate quali parti lese nel
capo d’imputazione, essendo legittimato a costituirsi ogni soggetto cui
il reato abbia arrecato danno, indipendentemente dalle enunciazioni
contenute nel capo d’accusa e non rilevando quindi la mancata
indicazione del suo nominativo”.
5. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.
5.1. Nella fattispecie, la mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da
manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez.
6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche
considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è
necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti
gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli
atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli
altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone,
Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
In ogni caso, va ricordato che, avendo le circostanze attenuanti
generiche lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della
pena in senso favorevole all’imputato in considerazione di situazioni e
circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità
del reato e della capacità a delinquere dello stesso, il relativo

9

riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo
(cfr., ex multis, Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv.
252900): elementi di segno positivo che, nella fattispecie, non sono
stati individuati.
5.2. Il reato è contestato (ed un’eventuale indagine di fatto
sulla diversità del tempo di realizzazione non è consentita nella
presente sede di legittimità) come commesso in epoca anteriore e

anni sei, prorogabile nel massimo, per gli eventi interruttivi, ad anni
sette e mesi sei. Il termine di prescrizione si fissa quindi alla data del
16/08/2017, in epoca quindi successiva alla sentenza di appello.
Come è noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità,
l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza
dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e, pertanto, la circostanza preclude la possibilità di
dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen.,
ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento
di legittimità (cfr.,

ex multis, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013,

Ciaffoni, Rv. 256463).
6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2018

Il Consigliere estensore
Andrea Pellegrino
,

Il Presidente
Pier amillo Davigo

prossima al 16/02/2010. Lo stesso ha un termine prescrizionale di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA