Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19729 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19729 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANDUZIO GIUSEPPE N. IL 31/12/1973
avverso la sentenza n. 734/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
17/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/01/2014

Osserva

Ricorre per cassazione Manduzio Giuseppe avverso la sentenza emessa in data 17.9.2012 dalla
Corte di Appello di Ancona che confermava quella del G.i.p. del Tribunale di Ancona in data
7.5.2012, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di
reclusione ed C 20.000,00 di multa, essendo stato riconosciuto colpevole del delitto di cui
all’art. 73 comma 1 bis lett. a) dPR 309/1990.
Deduce la violazione di legge in relazione al rigetto, peraltro erroneamente motivato, del

e 358 c.p.p e ciò con riferimento al diniego delle attenuanti generiche invocate con i motivi di
appello.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
La valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche e in ordine al
giudizio di comparazione delle circostanze rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui
esercizio se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’articolo 133 c.p. è
censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Evenienza che qui deve senz’altro escludersi attesa la congrua motivazione addotta a sostegno,
laddove ha richiamato il precedente specifico e la persistente attività di spaccio di stupefacenti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 8.1.2014

Pubblico ministero della istanza di interrogatorio avanzata dall’indagato ai sensi degli artt. 326

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