Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19729 del 01/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19729 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCALA GIGLIOLA N. IL 11/05/1962 parte offesa nel procedimento
CAVALLARO ENZO N. IL 04/04/1963 parte offesa nel procedimento
c/
GRASSO LUCIANO N. IL 11/11/1950
PIA ALDO N. IL 16/10/1945
avverso il decreto n. 2553/2014 GIP TRIBUNALE di ASTI, del
23/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. )4A1, 1 .9__
Se’R3 Ce-14•52–“L,Zi. t
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Uditi difensor Avv.;

ppp

Data Udienza: 01/04/2015

RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il GIP del Tribunale di Asti ha dichiarato
inammissibile l’opposizione presentata da Scala Gigliola e Cavallaro Renzo alla
richiesta di archiviazione proposta dal PM del procedimento exart. 644 a
carico di Grasso Luciano e Pia Aldo.
Ricorre la persona offesa lamentando che il GIP abbia ritenuto inammissibile
l’opposizione alla archiviazione de plano ma errando sulla mancanza di

offesa, indagini sicuramente utili, secondo il ricorrente, ai fini del processo.
Il PG ha chiesto accogliersi il ricorso con annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di
archiviazione, il giudice deve valutarne la pertinenza, ossia l’inerenza alla
notizia di reato, e la rilevanza, cioè l’incidenza concreta degli elementi di
prova sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari,
senza, tuttavia, apprezzarne la capacità probatoria, non potendo il giudice
anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza
o all’esito delle indagini suppletive indicate, dal momento che l’opposizione è
esclusivamente rivolta a sostituire il provvedimento “de plano” con il rito
camerale (cfr., tra le molte, sulla scia di Cass. pen., sez. un., 14 febbraio
1996 n. 2, Cass. pen., sez. V, 25.11.2014, n. 6444).
Il decreto del gip, affermando in premessa che compito del giudice di merito è
di verificare se le indagini suppletive richieste dalla persona offesa si pongano
rispetto ai risultati conseguiti dalle indagini preliminari in rapporto di
strumentalità, attesi i profili della pertinenza e della rilevanza ha
argomentato, in via generale, che le indagini prospettate non sarebbero
idonee ad incidere sui risultati istruttori già raggiunti.
Ha però omesso ogni considerazione in ordine alla chiesta acquisizione degli
atti di determinazione dei tassi di interesse applicati dalla banca C.R. Asti ai
rapporti creditizi intercorsi con le persone offese tra il 2002 e il 2011:
indagine sicuramente pertinente, in prospettazione, all’indagine in oggetto.
Nemmeno ha dato risposta alla richiesta di accertamento tecnico sul TEG
relativo alle operazioni creditizie effettuate nel citato periodo (limitandosi
infatti a ritenere inammissibile l’istanza in quanto erroneamente classificata
dal richiedente come “incidente probatorio”).

pertinenza e rilevanza delle investigazioni suppletive indicate dalla parte

Così ragionando, il gip trascura accertamenti sicuramente rilevanti: per di più
affermando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato ipotizzato, e così
svolgendo una prognosi negativa sull’esito della prova richiesta in ragione di
acquisizioni diverse e anche contrarie, frutto di accertamenti di cui la persona
offesa chiedeva, evidentemente, la verifica in contraddittorio attraverso
l’espletamento di indagini ulteriori.
L’impugnazione deve pertanto essere accolta; per conseguenza, il decreto

PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e eispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Asti per il corso ulteriore.
Roma, li 1.4.2015
Il Consigliere estensore

Il Pr

Fabrizio Di Marzio

Ant

ito

deve essere annullato senza rinvio.

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