Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19728 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19728 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARCOTTI RONNIE N. IL 14/08/1976
avverso la sentenza n. 664/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
17/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 08/01/2014
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Osserva
Ricorre per cassazione Marcotti Bonnie avverso la sentenza emessa in data 17.5.2012 dalla
Corte di Appello di Bologna che confermava quella del Giudice monocratico del Tribunale di
Piacenza in data 28.9.2011, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi sei
di arresto ed C 3.000,00 di ammenda, essendo stato riconosciuto colpevole del reato di cui
all’art. 186 commi 1° e 7° C.d.S..
Deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sostituzione della
laddove si era sostenuta la mancanza di prove certe per addivenire alla condanna a fronte della
riferita sintomatologia dello stato di ebbrezza.
Rappresenta, altresì, l’erronea applicazione della normativa di cui ‘l’art. 163 c.p. e l’erronea
interpretazione nonché il vizio motivazionale in relazione al motivo di gravame concernente
l’eccessività della pena inflitta.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse non consentite nella presente sede e
manifestamente infondate.
La valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche e in ordine al
giudizio di comparazione delle circostanze, nonché per quanto riguarda in generale la
dosimetria della pena, come anche la scelta della sanzione per quel che concerne l’impetrato
beneficio del lavoro di pubblica utilità e la concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena, rientrano nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio se
effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’articolo 133 c.p. è censurabile in
cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve
senz’altro escludersi dal momento che le motivazioni addotte dal Giudice a quo a sostegno del
rigetto dei motivi di appello concernenti la misura della pena, la sospensione condizionale e la
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità sono del tutto congrue e corrette nonché
esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico: la fuga di fronte delle Forze dell’ordine,
l’atteggiamento tenuto in loro cospetto, i plurimi precedenti specifici in materia di guida in stato
di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi al test e per altri reati, sono palesemente elementi più che
validi su cui è stato fondato il diniego per tutti i benefici invocati.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, nona ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 8.1.2014
pena con il lavoro di pubblica utilità ed all’erronea interpretazione del primo motivo di gravame