Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19727 del 14/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19727 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

S EMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:
CALACIURA DANIELE AGOSTINO N. IL 21/05/1988
avverso la sentenza n. 859/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
10/03/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
72 Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. . -(22—>`-s–1– ”
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che ha concluso per (2 tiY>

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/02/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione CALACIURA Daniele Agostino avverso la sentenza della Corte
d’appello di Catania che il 10 marzo 2017 ha confermato la sentenza del Tribunale
che il 16.7.2010 lo ha condannato per ricettazione.
Lamenta la mancata citazione nel giudizio d’appello, rilevando che la notifica del

eletto (Gravina di Catania via Trento 13, anzichè via Vittorio Emanuele 51, domicilio
eletto 1’8.5.2007 in sede di convalida) e che a fronte del mancato rintraccio in detto
luogo è stata poi effettuata al difensore ex art. 161 co 4 c.p.p.
Il motivo è fondato. In sede di udienza di convalida aveva dichiarato domicilio in
Gravina di Catania via Vittorio Emanuele 51 dove non è stata tentata la notifica.
Considerato che l’omessa citazione dell’imputato dà luogo ad una nullità ex art. 178 e
179 c.p.p. ma che la nullità non può essere dichiarata poiché è intervenuta estinzione
del reato per prescrizione, in applicazione della regola iuris per la quale l’immediata
declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 c.p.p. impone
nel giudizio di legittimità, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del
reato e una nullità processuale anche assoluta e insanabile, di dare prevalenza alla
prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici
accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo
pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo
giudizio (Sez. un. 27 febbraio 2002, dep. 8 maggio 2002, n. 17179 e successive
conformi, N. 21459 del 2008 Rv. 240066, N. 1550 del 2011 Rv. 249428, N. 36896 del
2014 Rv. 260299).
Nel caso in esame è pacifica l’intervenuta prescrizione del reato di ricettazione,
maturata, tenuto conto anche delle sospensioni pari a mesi 7, il 24.10.2017 e,
pertanto, la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per
prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deliberato in Roma il 14.2.2018
Sentenza a motivazione semplificata
Il Consigliere estensore

Il Presidente

decreto di fissazione dell’udienza è stata tentata ad un domicilio diverso da quello

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