Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19727 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19727 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLITANO LUIGI N. IL 17/09/1973
avverso la sentenza n. 3008/2010 TRIBUNALE di NOLA, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/01/2014

Osserva
Ricorre per cassazione Napolitano Luigi avverso la sentenza emessa in data 28.9.2012 dal
Giudice monocratico del Tribunale di Noia con la quale il predetto è stato dichiarato
colpevole del reato di guida senza patente tIT2jW# perché revocata e condannato alla pena
di giustizia.
Deduce la mancanza di motivazione in ordine al rappresentato stato di necessità e alla
richiesta dei benefici di legge e del minimo della pena.

Con esaustiva motivazione è stata esclusa la sussistenza “di elementi in grado di apportare
una versione differente da quella provata dalla Pubblica Accusa” con ciò escludendo ogni
possibilità d’integrazione dell’esimente invocata. Del resto, (Sez. IV, 24 ottobre 2005, n.
1149, Rv. 233187) “nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a
compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame
dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche
attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico
e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver
tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente
disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano
logicamente incompatibili con la decisione adottata e ravvisare, quindi, la superfluità delle
deduzioni suddette”.
Infine in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con la
enunciazione, anche sintetica, dell’eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati
nell’art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione: tale
valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula un’analitica esposizione
dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez. H, del 19.3.2008
n. 12749 Rv. 239754).
Peraltro, i numerosi precedenti penali e la reiterata concessione della sospensione
condizionale della pena escludono la concedibilità dei benefici impetrati e persino la
necessità di un’apposita ed esplicita motivazione sul punto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 8.1.2-014

Il ricorso è inammissibile essendo i motivi addotti manifestamente infondati.

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