Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19726 del 14/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19726 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASTROLORITO CHRISTIAN N. IL 12/05/1980
avverso la sentenza n. 1868/2016 CORTE APPELLO di GENOVA, del
15/11/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. fa-e–che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/02/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per cassazione MASTROLORITO Christian avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Genova che il 15.11.2016 ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia
che il 20.1.2016 lo aveva condannato per violazione dell’art. 635 co 2 n. 3 c.p. perché
utilizzando delle sedie ivi poste, sfondava la vetrata del bar “Fermento” di proprietà di
Tuscano Carmelo

1. inosservanza dell’art. 603 c.p.p. per omessa motivazione in ordine alla richiesta di
rinnovazione istruttoria avente ad oggetto i testi indicati nel motivo di gravame
2. vizio della motivazione. Contesta la valutazione delle prove in ordine alla
sussistenza dell’elemento soggettivo
3. vizio della motivazione con riguardo all’esclusione delle invocate scriminanti (stato
di necessità – legittima difesa)
4.

mancato proscioglimento per la particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)

Il primo motivo è inammissibile perché del tutto generico essendosi limitato il ricorrente a
richiamare una richiesta istruttoria che tra l’altro non risulta avanzata con i motivi di
gravame.
Con riguardo al quarto motivo deve rilevarsi che la causa di esclusione della punibilità per
la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la
prima volta in cassazione, se, come nel caso in esame, tale disposizione era già in vigore
alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui
all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.( N. 20270 del 2016 Rv. 266678, N. 43838 del
2016 Rv. 268281, N. 19207 del 2017 Rv. 26991; N. del 2017 Rv. 271877).
Le ulteriori doglianze che si riflettono esclusivamente sui criteri di valutazione del
materiale probatorio, puntualmente delibato dai giudici del gravame i quali hanno offerto
– su tutti i punti della vicenda, ora nuovamente rievocati dal ricorrente – una motivazione
del tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa
dei fatti, sono palesemente inammissibili.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 2.000,00

P.Q.M.

I

h-

Lamenta:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di €
2.000,00.
Così deliberato in Roma il 14.2.2018.

Giovanna VERGA

Il Presidente
Pierc

illo DAVIGO

_

Il Consigliere estensore

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