Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19726 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19726 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AZUOGAGH BRAHIM N. IL 01/01/1972
avverso la sentenza n. 8884/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Data Udienza: 08/01/2014
OSSERVA
1. L’imputato AZUOGAGH Brahim ricorre per cassazione contro la sentenza in
epigrafe emessa in relazione al delitto di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500= (cinquecento/00) a
titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese 01 processuali e della somma di euro 500= in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 8 gennaio 2014
Il Consigli re este ore
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera d), c.p.p., in quanto
l’imputato ha rinunciato all’impugnazione.