Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19724 del 14/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19724 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SEMPLIFICATA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMMOLLO LUIGI N. IL 24/03/1983
BATTAGLIA PAOLO N. IL 07/05/1982
NAPOLITANO CARMINE MICHELE N. IL 11/11/1983
avverso la sentenza n. 509/2016 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
14/10/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 6:)-1—‘3 ez›– 17′ ei
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Data Udienza: 14/02/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 14.10.2016 la Corte d’Appello di Perugia, decidendo in sede di
rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 17384 del 14.4.2016, rideterminava la
pena inflitta ad AMMOLLO Luigi, BATTAGLIA Paolo e NAPOLITANO Carmine Michele,
tenuto conto delle concesse attenuanti generiche e della riduzione per il rito.
La prima sentenza di appello era stata annullata limitatamente alla determinazione della

Nella sentenza rescindente viene dato atto che nonostante l’inammissibilità dei ricorsi
doveva essere d’ufficio rilevata l’illegalità della pena inflitta ai ricorrenti in relazione alla
declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 32/2014. Trattandosi di pene
inflitte anteriormente alla citata declaratoria di incostituzionalità e relative a condotte
aventi ad oggetto droghe c.d. “leggere”(hashish), commisurate sulla base della disciplina
sanzionatoria dichiarata incostituzionale, le relative determinazioni dovevano essere
annullate con rinvio al giudice di merito per nuova decisione sul punto. Venivano infatti
ritenute inammissibili le censure sollevate in ordine al giudizio di responsabilità e alla
mancata concessione dell’attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all’art. 73 co 5
DPR 309/90.
Ricorrono per cassazione gli imputati.
AMMOLLO Luigi deduce:
1.

mancata declaratoria di prescrizione

2.

mancata diminuzione della multa per la riduzione per il rito

BATTAGLIA Paolo deduce:
1. eccessività della pena
2. mancata concessione dell’attenuante di cui al co 5 dell’art. 73 DPR 309/90
3.

mancata declaratoria di prescrizione

NAPOLITANO Carmine Michele deduce:
1. mancata concessione dell’attenuante di cui al co 5 dell’art. 73 DPR 309/90
2. Eccessività della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche
I ricorsi sono inammissibili.
Con riguardo alla declaratoria di prescrizioni deve richiamarsi la giurisprudenza di questa
Corte che ha affermato che l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione
ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell’accertamento del
reato e della responsabilità dell’imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo
impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l’estinzione del reato per
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pena.

intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento
parziale (da ultimo Cass. n.. 4109 del 2016 Rv. 265792). Alla data della sentenza di
annullamento i reati non erano prescritti neppure con la nuova pena.
Con riguardo alla richiesta avanzata da NAPOLITANO e BATTAGLIA di concessione
dell’attenuante di cui al co 5 dell’art. 73 DPR 309/90 non può che rilevarsi che la
doglianza era stata già dichiarata inammissibile dalla sentenza di annullamento e quindi
la questione non era stata devoluta al giudice in sede di rinvio.

in ordine alla mancata riduzione per il rito della pena pecuniaria che deve essere
rideterminata in C 2.800,00.
Generica è invece la doglianza in punto pena avanzata da NAPOLITANO e BATTAGLIA
considerato che la Corte Territoriale ha indicato in sentenza tutti gli elementi ritenuti
rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui
all’art. 133 c.p. Con riguardo alla doglianza in punto circostanze attenuanti generiche
sollevata da NAPOLITANO non può che rilevarsi che le stesse sono state concesse.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di BATTAGLIA Paolo e NAPOLITANO Carmine
Michele segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al
versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si
stima equo determinare in euro 2.000,00

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria inflitta ad
AMMOLLO Luigi che ridetermina in C 2.800,00, dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Dichiara inammissibili i ricorsi di BATTAGLIA Paolo e NAPOLITANO Carmine Michele e
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma
di C 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma il 14.2.2018.
Sentenza a motivazione semplificata
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
Piercpiìllo DAVIGO

In ordine al trattamento sanzionatorio è fondata la censura avanzata da AMMOLLO Luigi

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