Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19724 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19724 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOVASCIO EMANUELE N. IL 05/11/1991
avverso la sentenza n. 256/2010 TRIB.SEZ.DIST. di BITONTO, del
04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
A
Data Udienza: 08/01/2014
71 Lovascio Emanuele
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116 del Codice della strada è manifestamente infondato e
quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione,
basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici: si considera
che l’imputato è incensurato , che possono essere concesse attenuanti generiche e che la pena finale va
determinata in euro 2257. Si tratta di tipico apprezzamento di merito, non abbisognevole di analitica
argomentazione essendosi nell’ambito di pena attestata attorno al minimo; mentre non vi è prova che sia
mancata la diminuzione afferente alla concessa attenuante, sebbene la pertinente operazione matematica
non sia stata esplicitata.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente
sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 8 gennaio 2014
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