Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19723 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19723 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERGAMASCHI ELVIS N. IL 03/12/1986
avverso la sentenza n. 1741/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
07/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/04/2015

-1- Tramite difensore Bergamaschi Elvis, già condannato in abbreviato con doppia conforme —
sentenze del tribunale monocratico di Brescia in data 7.5.2014 e della corte di appello della stessa
città in data 7/20.10.2014 – alla pena di anni uno di reclusione ed euro 240,00 di multa per i delitti,
in continuazione di indebito utilizzo di carta di credito e di furto ex art. 81 cpv., 55 comma 9 D.Lvo
n. 231/207 e 624 c.p. — capi a) e b) dell’imputazione-, nonchè per il delitto di evasione ex art. 385
c.p. — capo c) dell’ imputazione – ricorre, avverso la seconda decisione, deducendo, con il richiamo
all’art. 606 lett. e) codice di rito, violazione dell’art. 133 c.p. e dell’art. 163 c.p., per il trattamento
sanzionatorio non equo applicato, per la ridotta diminuzione della pena in seguito alla concessione
delle attenuanti generiche e per il disconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 385 comma 4 c.p.
Il ricorso è inammissibile per genericità da un lato, per manifesta infondatezza dall’altro.
Generico per il trattamento sanzionatorio che i giudici di merito, in base a considerazioni fattuali,
hanno considerato equo: le circostanze attenuanti sono state concesse nella loro massima estensione
con riferimento ai capi a) e b); la pena riferita al reato autonomo di evasione poi è stata determinata
in mesi sei prossima al minimo edittale. Totalmente omessa poi la ragione in forza della quale il
ricorrente chiede apoditticamente la sospensione condizionale della pena.
Manifestamente infondata,poi, la richiesta,ribadita in sede di ricorso, della applicazione
dell’attenuante della” costituzione in carcere prima della condanna.” ai sensi dell’ ult. cpv. dell’art.
385 c.p. Invero per il reato di evasione commesso da persona in stato di arresti domiciliari — che è il
caso di spcie la fattispecie attenuante di cui al comma 4 dell’art. 385 cod.pen., per la quale la pena
è diminuita quando l’evaso si costituisce in carcere prima della condanna, non è integrata per il sol
fatto che l’interessato rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura, essendo piuttosto
necessario che si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad una autorità che abbia
l’obbligo di tradurlo in carcere. Il 1 rientro dell’evaso, dopo qualche ora, presso la propria abitazione,
non è fatto che integri l’attenuante di cui all’art. 385, comma 4, c.p., la quale ricorre solo nella
ipotesi di costituzione in carcere o di consegna a una autorità che abbia l’obbligo di provvedere alla
successiva traduzione dell’evaso e non anche quando il rientro nella propria abitazione avvenga
“clam et furtiviter”, nel tentativo di non rivelare la pregressa evasione( Sez. 6,12.4.2000, Masi, Rv
220744). Peraltro nel reato di evasione dagli arresti domiciliari il dolo è generico e consiste nella
consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta
autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il rico
e della somma di mille euro alla cassa delle am
Così deciso in Roma il 21-30.4.2015

te al p gamento delle spese processuali

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Giuseppe Corasaniti, per l’inammissibilità del
ricorso.
Udito il difensore dell’ imputato, avv.to . Marisa Ferro in sostituzione dell’avv. Provini Andrea,
,che ne chiede l’ accoglimento.

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