Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19723 del 14/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19723 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SEMPLIFICATA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZULLO ZACCARIA N. IL 17/08/1975
avverso la sentenza n. 738/2016 CORTE APPELLO di SALERNO, del
27/01/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
/y)
che ha concluso per
1.;– 2

je__/-y-rt

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. 0. 7 P-a-CL3
71-20

62-y)

(

Data Udienza: 14/02/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
é.

Ricorre per cassazione ZULLO Zaccaria avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno
che il 21.1.2017, in riforma della sentenza del Tribunale che il 24.11.2014 lo aveva
condannato per concorso in rapina aggravata (capo A) e ricettazione, detenzione e porto
di arma comune da sparo (capo B) dichiarava non doversi procedere per prescrizione con

Lamenta:
1. mancanza di motivazione sulla richiesta di diminuzione della pena di 1/3 per le
generiche e di 1/3 per la seminfermità;
2. omessa declaratoria di prescrizione anche con riguardo al reato sub A) . Sostiene
che diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata anche il reato sub
A) è stato oggetto di impugnazione
Il ricorso è inammissibile alla luce delle seguenti considerazioni.
Con riguardo al primo motivo di ricorso deve rilevarsi che con i motivi di gravame
l’imputato si era limitato a lamentare che il correo, rispetto al quale si era proceduto
separatamente nelle forme del giudizio abbreviato, aveva avuto un trattamento
sanzionatorio più favorevole, avendo usufruito della riduzione di un terzo per le circostanze
attenuanti generiche, a differenza del ricorrente che aveva avuto la riduzione di un terzo
per le attenuanti generiche e il vizio parziale di mente, ritenute prevalenti sulle contestate
aggravanti e sulla recidiva.
La richiesta di un più mite trattamento sanzionatorio si è fondata esclusivamente su
generiche ragioni di equità rispetto alla posizione del SALVINI senza alcuna indicazione di
elementi diversi che il Tribunale aveva omesso di verificare che non fossero quelli della
discrezionale entità della diminuzione. Non è pertanto annullabile per difetto di
motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un
motivo di impugnazione che, per essere privo del requisito della specificità, avrebbero
dovuto essere dichiarato inammissibile. Sussiste, infatti, un effettivo interesse
dell’imputato a dolersi della violazione solo quando l’assunto difensivo posto a fondamento
del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento.( Cass. N. 2415 del 1984 Rv.
163169, N. 154 del 1985 Rv. 167304, N. 16259 del 1989 ; Cass Sez. 4 n. 1982/99; Cass
Sez. 4 n. 24973/09; Sez. 2 N. 10173 del 2015 Rv. 263157; Sez. 6 n. 47722 del 2015)
Con riguardo al secondo motivo deve rilevarsi che il capo A) dell’imputazione non era stato
attinto da alcuna censura in punto di responsabilità e che la censura in punto trattamento
sanzionatorio era inammissibile già in grado d’appello con conseguente giudicato della
sentenza di primo grado per detto capo di imputazione ed impossibilità di rilevare la

riguardo ai reati sub B) e per l’effetto rideterminava la pena.

prescrizione. L’eventuale causa di estinzione del reato può infatti essere rilevata finché il
giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la
definizione del reato al quale la causa stessa sì riferisce.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di €
2.000,00.
Così deliberato in Roma il 14.2.2018.
Sentenza a motivazione semplificata
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA
e”

Il Presidente
Piercamillo DAVIGO

del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 2.000,00

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