Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19723 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19723 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE SANTIS FABIO N. IL 31/07/1974
avverso la sentenza n. 56/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 08/01/2014
70 De Santis Fabio
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente infondato
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione,
basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici: si sottolinea la
conclamata estrema gravità del fatto afferente all’importazione accuratamente studiata di circa 15 chili di
eroina, un quantitativo che per la sua macroscopica rilevanza integra con evidenza l’aggravante
contestata, anche alla stregua delle indicazioni fornite da questa Corte di legittimità a sezioni unite.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente
sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 8 gennaio 2014
e quindi inammissibile.