Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19722 del 14/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 19722 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:
MACCARONE VINCENZO N. IL 12/12/1957
FALCOLINI ANDREA GIORGIO N. IL 29/07/1966
avverso la sentenza n. 3801/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/10/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. i 2c).4•
r-D 7 e/
(ajyy M-)
che ha concluso per ,e i

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/02/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 3.10.2016 la Corte d’Appello di Milano in parziale riforma della
sentenza del Tribunale che aveva condannato, per quello che qui rileva, MACCARONE
Vincenzo e FALCOLINI Andrea Giorgio per associazione per delinquere ( capo 20),
ricettazione (capi 21 e 31) e falso (capi 22,23,24,25,26 e 32), individuata la cessazione
della permanenza del reato associativo non oltre il 28 giugno 2007 dichiarava non
doversi procedere in relazione ai reati loro ascritti, con la sola esclusione di quelli di cui ai

Ricorrono per cassazione con distinti ricorsi gli imputati.
MACCARONE Vincenzo deduce :
1. vizio della motivazione. Con riguardo al capo 31) lamenta carenza di motivazione
in ordine all’ipotizzato concorso. Con riguardo al capo 21) contesta la valutazione
degli elementi probatori in particolare sostiene che non vi è prova dell’elemento
soggettivo.
2. omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze
attenuanti generiche. Contesta anche la dosimetria della pena rilevando che la
Corte territoriale ha applicato un aumento per la continuazione con riguardo al
capo 31) superiore a quello disposto dal Tribunale
FALCOLINI Andrea Giorgio deduce vizio della motivazione. Contesta la valutazione
delle prove e l’omesso esame delle deduzioni difensive.
Sostiene l’intervenuta prescrizione anche per i reati sub 21) e 31). In particolare ritiene
che il reato sub 21) si è prescritto il 20.12.2016 e quello sub 31) il 30.1.2017 .
I ricorsi sono entrambi palesemente inammissibile, in quanto i ricorrenti si sono limitati a
prospettare una alternativa ricostruzione dei fatti e delle responsabilità sulla base
esclusivamente di deduzioni in punto di fatto, per di più articolate in forza di
argomentazioni nella sostanza aspecifiche. I motivi proposti risultano, pertanto, solo
formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l’enunciato
impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito,
tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative
statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di
un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti ancora oggi oggetto di
contestazione: con riguardo al capo 31), non contestato nei motivi di gravame nella
materialità, consapevolezza della provenienza delittuosa dei moduli sottratti alla MCTC di
Lodi, trattandosi di moduli in bianco successivamente falsificati; con riguardo al capo 21)
certa ricezione delle vetture, oggetto di appropriazione indebita in danno della società
Hertz Italiana Spa, nella consapevolezza della provenienza illecita, come dimostrato
dall’illecita attività posta in essere per immetterle sul mercato attraverso la società di
1

capi 21) e 31), per essere estinti per prescrizione e per l’effetto rideterminava la pena.

copertura VAICAR srl a loro riconducibile e dall’esito delle perquisizioni domiciliari. In
relazione a detti punti i ricorrenti hanno svolto rispettive censure all’evidenza tese ad un
improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato
riservato a questa Corte. Deve altresì rilevarsi che entrambi i ricorrenti hanno finito
per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente
disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi
formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su

La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare che
deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo,
infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate
dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento
che quest’ultima non può ignorare le esplicazioni del giudice censurato senza cadere nel
vizio di specificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla
inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 1, 30 settembre 2004, Burzotta; Cass.,
Sez. 6, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., Sez. 4, 11 aprile 2001,; Cass., Sez. 4, 29
marzo 2000, Barone; Cass., Sez. 4, 18 settembre 1997, Ahmetovic).
MACCARONE Vincenzo contesta anche omessa motivazione in ordine alla doglianza
relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Sul punto deve rilevarsi che nel caso in argomento le circostanze attenuanti erano state
genericamente richieste senza alcuna indicazione degli elementi posti a sostegno
limitandosi ad affermare che doveva essere considerato il tempo trascorso dai fatti. Non
è pertanto annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che
ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, per essere privo del
requisito della specificità, avrebbero dovuto essere dichiarato inammissibile. Sussiste,
infatti, un effettivo interesse dell’imputato a dolersi della violazione solo quando l’assunto
difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento.(
Cass. N. 2415 del 1984 Rv. 163169, N. 154 del 1985 Rv. 167304, N. 16259 del 1989 ;
Cass Sez. 4 n. 1982/99; Cass Sez. 4 n. 24973/09).
Con riguardo alla doglianza, avanzata sempre dal MACCARONE in ordine alla dosimetria
della pena deve rilevarsi che, diversamente da quanto sostenuto, l’aumento per la
continuazione per il capo 31) è stata fissata in misura identica a quella stabilità dal
Tribunale (mesi tre)

2

vizi di legittimità. Il che rende i motivi inammissibili anche perché nella sostanza generici.

L’inammissibilità dei ricorse preclude l’accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce
la declaratoria di prescrizione maturata, come indicato dallo stesso FALCOLINI, dopo la
pronuncia impugnata (Sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera, Cass. Sez. un. 23428/05
Bracale).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al pagamento della somma di C 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa
delle ammende.
Così deliberato in Roma il 14.2.2018.
Sentenza a motivazione semplificata
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
Piercamillo DAVIGO

186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 2.000,00

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA