Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19722 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19722 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CRLJIC BORIS N. IL 10/42/1978
avverso la sentenza n. 3726/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/01/2014

Osserva
Ricorre per cassazione Crljic Boris avverso la sentenza emessa in data 17.10.2012 dalla
Corte di Appello di Milano che confermava quella del Tribunale di Milano in data 24.2.2012
con la quale il predetto, tra gli altri, era stato dichiarato colpevole di due delitti di cui agli
artt.81 cpv. c.p. 73 co. 1 e 1 bis e 6 dPR 309/1990 e condannato alla pena di anni dieci e
mesi otto di reclusione ed C 35.000,00 di multa.
Deduce la violazione di legge in relazione alla commisurazione della pena.
Il ricorso è inammissibile essendo i motivi addotti manifestamente infondati.

in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti
del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette
la c.d. motivazione implicita (Cass. pen. Sez. VI 22.9.2003 n. 36382 n. 227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” v. Cass. pen. Sez. VI 4.8.1998 n. 9120 rv.
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p.,
sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento
illogico (Cass. pen. Sez. III 16.6. 2004 n. 26908 rv. 229298). Ed in particolare, in tema di
determinazione della misura della pena (nel caso di specie ben al di sotto della media), il
giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, dell’eseguita valutazione di uno (o
più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., come quello relativo alla personalità
dell’imputato, gravato di precedenti penali e alla gravità del fatto di cui al capo sub 2), ha
assolto adeguatamente all’obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella
sua discrezionalità e non postula un’analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in
concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez. II, 19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 8.1.2014

In tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero

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