Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19721 del 14/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19721 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SENTENZA A MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

REMUS ROBERTO N. IL 22/09/1946
avverso la sentenza n. 2250/2016 CORTE APPELLO di GENOVA, del
05/12/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ,c2
!–.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/02/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per cassazione REMUS Roberto avverso la sentenza n. 3372/2016 della Corte
d’Appello di Genova che il 5 dicembre 2016 ha confermato la sentenza del Tribunale di
Imperia che 1’11.11.2015 l’aveva condannato per violazione degli artt. 455, 640 e 648
c.p.
Lamenta che la notifica dell’udienza preliminare è stata effettuata in Biella, via Delleani
25, presso il difensore anziché in via Sant’Eusebio n. 34, luogo dove gli è stato notificato

dell’udienza del 17.11.2014 avanti il Tribunale di Imperia è stata fatta al difensore, ex
art. 161 co 4 c.p.p., anziché in via Sant’Eusebio n. 34.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Dagli atti emerge che il REMUS in sede di convalida il 12.2.2007 ha confermato l’elezione
di domicilio – effettuata in sede di identificazione il 9.2.2007 – presso l’allora difensore di
fiducia Avv. F. Bello, via Delleani 27, dove correttamente gli è stato notificato l’avviso di
udienza preliminare datato 16.10.2007.
Con riguardo alla sollevata questione della notifica dell’avviso di fissazione di udienza
avanti il Tribunale, a seguito dell’annullamento da parte della Corte d’Appello di Genova,
per vizi di notifica, della sentenza di primo grado pronunciata il 5.10.2009, al difensore
ex art. 161 co 4 c.p.p. in assenza dell’indicazione di elementi attestanti l’impossibilità
della notifica in via Sant’Eusebio n. 34, nuovo domicilio dichiarato, deve comunque
rilevarsi che la dedotta nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto
di citazione per il giudizio presso il difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o
eletto dall’imputato, è di ordine generale a regime intermedio, che, quindi, non può
essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. E’ infatti priva di effetti se non
dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184,
comma primo, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di cui
all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen. Nel caso di
specie la questione è stata sollevata per la prima volta in sede di legittimità. (Cass. N.
15081 del 2010 Rv. 247033, N. 1742 del 2014 Rv. 258131, N. 29677 del 2014 Rv.
259819; n. 42755 del 2014 Rv. 260434).
Deve altresì aggiungersi che questa Corte ha avuto modo di affermare che è comunque
inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si
deduca la nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di
appello effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato
o eletto dall’imputato, ove il ricorrente non alleghi elementi idonei a dimostrare
credibilmente che, nonostante l’esistenza del rapporto fiduciario, l’imputato sia rimasto

il decreto che dispone il giudizio e lamenta che la notifica del decreto di fissazione

all’oscuro della “vocatio in ius”. ( N. 34558 del 2012 Rv. 253276, N. 28971 del 2013 Rv.
255629;n. 30897 del 2015 Rv. 265600; n. 1668 del 2017 )
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 2.000,00

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C
2.000,00.
Così deliberato in Roma il 14.2.2018.
Sentenza a motivazione semplificata
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
Pierc millo DAVIGO

P.Q.M.

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