Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19721 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19721 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAMBINO DAVIDE N. IL 26/01/1987
avverso la sentenza n. 3724/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 08/01/2014
68 Gambino Davide
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente infondato
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione,
basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. L’impossibilità
assoluta di concedere l’attenuante invocata si desume in modo implicito quanto evidente dall’entità della
droga (1406 grammi) e dal ritenuto inserimento nel circuito criminale ad alto livello.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P Q hl
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 8 gennaio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)
I RESIDENTE
Giacomo Foti)
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e quindi inammissibile.