Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19720 del 14/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19720 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Casillo Giovanni,
avverso la sentenza 16.5.14 della Corte d’Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Fulvio Baldi, che ha
concluso per l’annullamento della sentenza impugnata;
udito il difensore – Avv. Antonio Gallo -, che ha concluso per l’annullamento
della sentenza impugnata in virtù dei motivi di cui al ricorso.

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 16.5.14 la Corte d’Appello di Napoli confermava la condanna
emessa il 13.11.13 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di Giovanni
Casillo per concorso nei delitti, tutti aggravati, di rapina, lesioni personali e
sequestro di persona.
Tramite il proprio difensore Giovanni Casillo ricorreva contro la sentenza, di cui
chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti
dall’art. 173 co. l° disp. att. c.p.p.:
a) travisamento della prova nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto
che i testi Accardo e Morra avessero confermato in dibattimento il

Data Udienza: 14/04/2015

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riconoscimento dell’imputato, che, invece, in udienza avevano escluso di
aver riconosciuto; né poteva darsi prevalenza, salvo voler violare l’art. 500
co. 2° c.p.p., alle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari ed
utilizzate per la contestazione;
b) inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti fatte dal ricorrente nel
corso delle indagini preliminari perché rese senza assistenza di difensore,

c) vizio di motivazione nella parte in cui la gravata pronuncia ha ritenuto
l’identità fra l’abbigliamento indossato dall’imputato e quello del
complice ripreso dal sistema di videosorveglianza;
d) motivazione apparente, per essersi la sentenza in gran parte limitata a
trascrivere interi passi della pronuncia di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Il motivo che precede sub a) va disatteso.
In questa sede non può denunciarsi un eventuale travisamento della prova
perché pregiudizialmente inibito dal rilievo — ormai largamente prevalente nella
giurisprudenza di questa Corte — che, in tema di motivi di ricorso per cassazione,
la novella dell’art. 606 co. 1° lett. e) c.p.p, ad opera della 1. n. 46/2006, consente
la deduzione del vizio di travisamento della prova, in ipotesi di doppia pronuncia
conforme (come avvenuto nella vicenda processuale in oggetto), nel solo caso in
cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell’atto di
impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal
primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere
superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (cfr., ad es., Cass. Sez. VI n.
5146 del 16.1.14, dep. 3.2.14; Cass. Sez. IV n. 4060 del 12.12.13, dep. 29.1.14;
Cass. Sez. H n. 24667 del 15.6.2007, dep. 21.6.2007; Cass. Sez. H n. 5223 del
24.1.2007, dep. 7.2.2007; Cass. Sez. H n. 42353 del 12.12.2006, dep. 22.12.2006,
e numerose altre).
Nel caso in esame la gravata pronuncia ha condiviso le stesse argomentazioni e
valorizzato il medesimo quadro accusatorio fatto proprio dal Tribunale. Entrambe
le sentenze hanno precisato che non è vero che i testi Accardo e Morra abbiano
escluso di aver riconosciuto l’odierno ricorrente, essendosi essi in dibattimento
limitati, in realtà, a puntualizzare di non aver detto nel corso delle indagini

in violazione dell’art. 63 c.p.p.;

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preliminari di aver riconosciuto l’imputato “senza ombra di dubbio”, ma che
entrambi i testi hanno comunque mantenuto, anche in dibattimento, il
riconoscimento del Casillo, sia pure con una formula meramente prudenziale visto
il tempo ormai trascorso.

2- Il motivo che precede sub b) è infondato.

ricorrente rese nel corso delle indagini preliminari senza assistenza di difensore,
ma ha tenuto conto delle dichiarazioni rese nel corso dell’esame dibattimentale
dal ricorrente, là dove questi ha riferito di aver dato ai CC. una versione diversa
da quella poi espressa in dibattimento.
Tale ingiustificata discrepanza è stata legittimamente considerata dai giudici di
merito nel coacervo degli elementi a carico del Casillo che hanno, poi, portato alla
conferma della sua condanna.
Come ben si vede, si tratta pur sempre di dichiarazioni dibattimentali rese in
udienza dall’imputato alla presenza del proprio difensore e, quindi, pienamente
utilizzabili.

3- Anche il motivo che precede sub c) si colloca al di fuori del novero di quelli
spendibili ex art. 606 c.p.p., perché in esso sostanzialmente si svolgono mere
censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che
con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni hanno dato conto
dell’identità fra l’abbigliamento indossato dall’imputato e quello del complice
ripreso dal sistema di videosorveglianza quale elemento d’accusa meramente
coerente con l’ipotesi accusatoria, pur non avendo di per sé — come correttamente
notato dalla sentenza impugnata — un particolare valore indiziante.
Ben maggiori e significativi sono stati altri elementi, come — ad esempio — il
sopra ricordato riconoscimento ad opera dei testi Accardo e Morra, la presenza
del Casillo sul luogo e al momento dell’apertura del maniglione antipanico che ha
consentito l’ingresso dei rapinatori (presenza che la Corte territoriale, con
motivazione immune da vizi logico-giuridici, ha considerato non altrimenti
giustificata, atteso che le spiegazioni fornite dall’imputato sono risultante
contraddittorie e per nulla plausibili) e i ripetuti contatti telefonici dell’odierno
ricorrente con Ranieri Salvatore, sospettato di essere uno degli altri autori della

La gravata pronuncia non ha affatto utilizzato dichiarazioni autoindizianti del

rapina, avvenuti proprio nell’imminenza del delitto, contatti il cui motivo il
Casillo non ha in alcun modo spiegato.

4- Del pari infondato è il motivo che precede sub d): lungi dall’essere
meramente apparente, la motivazione della Corte territoriale ha condiviso in

5- In conclusione, il ricorso va rigettato. Ex art. 606 c.p.p. consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p ocessuali.
Così deciso in Roma, in data 14.4.15.

maniera argomentata quella del Tribunale, il che non integra vizio alcuno.

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