Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19720 del 14/02/2018
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19720 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SEMPLIFICATA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GAZZELLONE FRANCO N. IL 09/04/1963
avverso la sentenza n. 423/2015 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
16/02/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. q. ,3
‘
che ha concluso per
Ìct,„ ,>,
,
(
1-1 rr) à
•
t;»
°
d9
re;/>9 -7,,s2.
•
42.-
)
Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. 2.0-y)
ri
O
-i I Czi-x-1
-D-7
Data Udienza: 14/02/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per cassazione GAZZELLONE Franco avverso la sentenza della Corte
d’appello di Firenze che il 16.2.2016 ha confermato la sentenza del Tribunale che il
6.5.2013 l’aveva condannato per truffa lamentando l’omessa citazione in appello
del difensore di fiducia, Avv. Loriana Longo, nominato dopo il giudizio di primo
grado e che aveva sottoscritto i motivi di gravame
In data 1.4.2014 il ricorrente ha nominato difensore di fiducia l’Avv. Longo che ha
sottoscritto i motivi d’appello e che non è stato citato per il giudizio di secondo
grado. Considerato che l’omessa citazione del difensore dà luogo ad una nullità ex
art. 178 e 179 c.p.p. ma che la nullità non può essere dichiarata poiché è
intervenuta estinzione del reato per prescrizione, in applicazione della regola iuris
secondo la quale l’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
sancito dall’art. 129 c.p.p. impone nel giudizio di legittimità, qualora ricorrano
contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale anche
assoluta e insanabile, di dare prevalenza alla prima, salvo che l’operatività della
causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al
giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto
funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. un. 27 febbraio
2002, dep. 8 maggio 2002, n. 17179 e successive conformi, N. 21459 del 2008 Rv.
240066, N. 1550 del 2011 Rv. 249428, N. 36896 del 2014 Rv. 260299).
Nel caso in esame è pacifica l’intervenuta prescrizione del reato di truffa maturata il
4 giugno 2016 e, pertanto, la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è
estinto per prescrizione
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deliberato in Roma il 14.2.2018
Sentenza a motivazione semplificata
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA
–
7)
Il Presidente
Piercamillo DAVIGO
Il ricorso è fondato.