Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19720 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19720 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRANCO TOMMASO N. IL 21/08/1985
avverso la sentenza n. 771/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
09/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 08/01/2014

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di FRANCO
Tommaso per il delitto di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990 ed art. 453 c.p. (acc. in
Bari il 17\8\2011). All’imputato in sede di giudizio di appello, riconosciuta la
continuazione tra i delitti, la pena veniva ridotta anni 3 reclusione ed € 12.200= di
multa.

3. Il ricorso è inammissibile. Invero le censure formulate sono manifestamente
infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3°, c.p.p. e fondate su argomentazioni già vagliate
e risolte negativamente dal giudice del merito.
Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il
suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133
c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la
scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia medio bassa
rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV
230278). Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e, inoltre, al versamento della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 8 gennaio 2014

I Presidente

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e
l’insufficienza della motivazione in ordine alla commisurazione della pena troppo
elevata.

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