Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1972 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1972 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
WANG GUANGDUO N. IL 20/01/1973
XIANG ZHIWEI N. IL 08/12/1973
avverso la sentenza n. 9667/2014 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
04/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 24/11/2015

OSSERVA

Il motivo di ricorso presentato da WANG Guangduo e XIANG Zhiwei è generico e
comunque manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è da un lato adeguato al contenuto nell’accordo tra le parti e dall’altro ha
escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p. indicando specificatamente gli
atti di indagine dai quali doveva desumersi la responsabilità dell’imputato. Siffatta

applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai
parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità. L’accordo intervenuto tra le parti infatti esonera l’accusa dall’onere della
prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’indicazione degli atti di indagine, con l’affermazione della
correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.pp.. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità
della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Cass. Sez. un. 27 marzo
1992, Di Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un. 25 novembre
1998, Messina; sez.IV 13 luglio 2006 n.34494, Koumya).
Deve aggiungersi che Nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena
nella misura patteggiata tra le parti non e’ ammissibile proporre motivi concernenti la
misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di
applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano,
infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del
giudice che ne ha accertato la correttezza, non e’ revocabile unilateralmente, sicché
la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, così rinunciando a far valere le proprie
difese ed eccezioni, non e’ legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a
sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l’impostazione
dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute” (Cass. Sez.III 27nnarzo
2001 n.18735, Ciliberti).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00
ciascuno .

1

motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di

P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma di 1.500,00 euro
Così deliberato in Roma il 24.11.2015

Giovanna VERGA

Il Consigliere estensore

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