Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1972 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1972 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ADRAGNA PIETRO N. IL 03/07/1986
avverso la sentenza n. 3360/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 21/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

ADRAGNA Pietro ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen.,
e denuncia manifesta illogicità della motivazione, assumendo che, essendosi allontanato dal domicilio in crisi di astinenza, avrebbe agito in istato di incapacità di intendere e

§2.

La denuncia del vizio di motivazione non conferisce al giudice di

legittimità il potere di riesaminare la vicenda processuale, ma gli attribuisce solo la facoltà di controllare, sotto il profilo della coerenza logico-formale, le argomentazioni
svolte dal giudice del merito. Pertanto la verifica che la Corte di cassazione è abilitata
a compiere sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa
con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito.
Nel caso concreto le censure sollevate dal ricorrente, lungi dall’evidenziare i
pretesi vizi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, propongono una diversa valutazione del fatto, sollecitando un sindacato di merito che non può avere ingresso nel giudizio di legittimità.
Pertanto il ricorso, basato su motivi non consentiti, deve essere dichiarato
inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua,
di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 21 novembre2013.

volere o, comunque, senza dolo.

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