Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19719 del 13/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19719 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:
MATTIOLO DAVIDE N. IL 19/10/1978
avverso la sentenza n. 795/2017 CORTE APPELLO di PALERMO, del
05/06/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/02/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA

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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 17
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 13/02/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione MATTIOLO Davide avverso la sentenza della corte d’appello di
Palermo che il 5.6.2017 ha confermato la sentenza del GP del tribunale di Termini
Imerese che il 17.10.2016 lo aveva condannato per rapina aggravata .
Deduce il ricorrente:
violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla mancata esclusione

dell’aggravante del “travisamento”;
2.

violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione

dell’attenuante del danno di lieve tenuità
3.

violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al giudizio di

bilanciamento in termini di equivalenza
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo
per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod.
proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito i motivi proposti risultano solo
formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l’enunciato
impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito,
tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative
statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base
di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti – sussistenza dell’aggravante
del travisamento, esclusione del danno patrimoniale di speciale tenuità, giudizio di
bilanciamento – in relazione ai quali il ricorrente ha formulato generiche censure,
all’evidenza tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale
può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 2.000,00

I

1.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di €
2.000,00.
Così deliberato in Roma il 13.2.2018.
Sentenza a motivazione semplificata
Il Consigliere estensore Il P esi.e
Ugo DECRE ,NZO

Giovanna VERGA

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