Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19718 del 13/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 19718 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CALTANISSETTA
nei confronti di:
YADE YOUSSOU N. IL 30/08/1972
avverso la sentenza n. 856/2014 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 13/10/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/02/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. rj -24r2,y 😀 I /M
che ha concluso per ,e
3
ì ,(1-7;

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/02/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Caltanisetta
avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanisetta che 13.10.2016 ha
confermato la sentenza del Tribunale che il 27.11.2013 aveva assolto YADE Youssou
dai reati di detenzione per la vendita e ricettazione di 86 paia di scarpe con marchi e
segni distintivi contraffatti sul presupposto che si trattava di falsi grossolani e come

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello non si è confrontata con l’atto di gravame
dove era stata richiamata la giurisprudenza di legittimità che in più occasioni ha
affermato che nessun rilievo ha il fatto che la contraffazione sia grossolana con
riguardo alla configurabilità del reato di cui all’art. 474 c.p.p. che tutela non la libera
determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede intesa come affidamento dei
cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti
industriali e ne garantiscono la circolazione.
Il ricorso è fondato.
L’assunto della Corte Territoriale

circa la grossolanità della contraffazione con

conseguente operatività della norma sul reato impossibile, collide con il consolidato
indirizzo giurisprudenziale di questa corte secondo cui integra il delitto di cui all’art.
474 c.p., la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza
che abbia rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana. Ciò in
quanto l’art. 474 c.p., tutela, in via principale e diretta, non già la libera
determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei
cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti
industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio,
gravemente danneggiato dalla difficoltà di distinguere, una volta messo in circolazione
il prodotto, quello originale da quello non autentico. Indirizzo che qualifica la
fattispecie come reato di pericolo, per la cui configurazione non necessita la
realizzazione dell’inganno non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile qualora
la grossolanità della contraffazione – e le condizioni di vendita – siano tali da escludere
la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Cass. N. 31451 del 2006 Rv.
235214, N. 11240 del 2008 Rv. 239478, N. 40556 del 2008 Rv. 241723, N. 20944 del
2012 Rv. 252836, N. 21049 del 2012 Rv. 252974, N. 28423 del 2012 Rv. 253417;
n. 5260 del 2014)
La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte
d’Appello di Caltanisetta per nuovo giudizio.

1

tali non idonei a trarre in inganno.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di
Caltanisetta per nuovo giudizio.
Così deliberato in Roma il 13.2.2018
Il Consigliere estensore

Giovanna VERGA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA