Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19718 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19718 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANGIANO DOMENICO N. IL 17/08/1971
MUSTO FRANCESCO N. IL 20/01/1986
ARULI PIETRO N. IL 17/05/1981
avverso la sentenza n. 2794/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/01/2014

Osserva

ì

Ricorrono per cassazione i rispettivi difensori di Musto Francesco, Cangiano Domenico e
Aruli Pietro avverso la sentenza emessa in data 13.7.2012 dalla Corte di Appello di Napoli
che, in parziale riforma di quella del G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 23.11.2011,
riduceva la pena inflitta al Cangiano ad anni due e mesi dieci di reclusione ed C
18.000,00 di multa e dichiarava il Musto e l’Aruli, già condannati alla pena di anni quattro
di reclusione ed C 18.000,00 di multa, interdetti dai pp.uu. per anni cinque, e ciò in

Tutti deducono la violazione di legge e l’Aruli anche il vizio motivazionale, del mancato
riconoscimento dell’attenuante di cui al 5 0 comma dell’art. 73 dPR 309/1990.
I ricorsi sono inammissibili essendo le censure mosse manifestamente infondate ed
aspecifiche.
Si tratta della detenzione a fini di cessione a terzi di gr. 33,976 di marijuana (per 169,3
dosi medie singole), di gr. 200,753 di hashish (per 658,5 dosi medie singole) e di gr.
6,978 di cocaina (per 11,2,dosi medie singole).
E’ orientamento consolidato di questa Corte in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della
concedibilità o del diniego della circostaga attenuante del fatto di lieve entità (art. 73,
comma 5, DPR 9 ottobre 1990 n. 309);fil giudice è tenuto a valutare complessivamente
tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e
circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità
e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa): dovendo,
conseguentemente, escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di
questi elementi porti a escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di “lieve
entità”. E in un tale contesto valutativo, ove la quantità di sostanza stupefacente si riveli
considerevole, la circostanza è di per sé sintomo sicuro di una notevole potenzialità
offensiva del fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio (Cass. pen. Sez. IV,
21.11.2007, n. 47189:da queste premesse, la Corte, sul punto, ha rigettato il ricorso
dell’imputato avverso la sentenza di merito che aveva negato l’attenuante “de qua”
apprezzando in modo particolare il quantitativo della droga, risultato pari a grammi 11
lordi di cocaina, con principio attivo di grammi 6,18; v. anche Sez. IV, 22.4.2007, n.
18357 e Sez. Un. 21.6.2000, n. 17).
Correttamente, dunque è stata respinta l’analoga doglianza da parte della Corte
territoriale, inammissibilmente qui riproposta senza alcuna considerazione per le puntuali
valutazioni ed osservazioni operate dal quel Giudice. Infatti è stato affermato che “è
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
2

relazione al delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73 dPR309/1990.

I

poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473
e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare per ciascuno in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma il 8.1.2014

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