Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19717 del 13/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19717 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
MILO CARLO N. IL 01/10/1975
avverso la sentenza n. 429/2016 TRIBUNALE di PORDENONE, del
27/02/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/02/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1, 2
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 13/02/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste
avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone che il 27.2.2017, all’esito della
pronuncia di condanna di MILO Carlo per truffa alla pena di mesi 4 di recl. ed €
200,00 di multa, gli sostituiva la pena detentiva con 8 mesi di libertà controllata.

effettuata in violazione del secondo comma dell’art. 59 co 2 lett. a) L. n. 689/1981
avendo il Milo riportato più condanne per reati della stessa indole. Lamenta anche
vizio di motivazione con riguardo all’esclusione della recidiva evidenziando che i
precedenti riportati nel casellario diversamente da quanto indicato non hanno
natura prevalentemente le contravvenzionale . Trattasi di 10 precedenti, nove dei
quali per fatti successivi al 2012 e uno dei quali anche relativo alla violazione delle
misure di prevenzione personale.
Il ricorso è inammissibile.
Dispone il comma 2 dell’art. 59 della L. 24/11/1981, n. 689: «La pena detentiva, se
è stata comminata per un fatto commesso nell’ultimo decennio, non può essere
sostituita: a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per
reati della stessa indole. (…)». A carico del ricorrente risultano (dal certificato
penale in atti) i seguenti precedenti: 1) condannato con sentenza del Tribunale di
Pordenone irrevocabile il 27.4.2007 per violazione dell’art. 660 c.p.; 2) condannato
con decreto penale esecutivo il 22.3.2007 per violazione degli artt. 38 R.D. n.
773/1931 e 697 c.p.; 3) su richiesta delle parti applicata sanzione penale, con
sentenza del Tribunale di Treviso irrevocabile il 27.11.2007 per violazione degli artt.
612, 660, 582, 610, 594 c.p.; 4) condannato con decreto penale esecutivo il
23.3.2013 per violazione dell’art. 340 c.p. ; 5) applicata il 18.1.2014 la
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
La norma, in definitiva, dopo aver posto il limite del decennio, il quale si risolve in
un’astratta condizione di favore (in concreto, invero, tenuto conto della natura del
reato e del decorso dei termini prescrizionali, appare alquanto improbabile che un
fatto commesso anteriormente all’ultimo decennio possa risultare ancora punibile),
fa dipendere la condizione ostativa dalla pregressa plurima condanna per reati della
stessa indole (almeno tre). Situazione ostativa non presente nel caso in esame non
risultando pregresse condanne per reati della stessa indole. Correttamente pertanto
il giudice di merito ha proceduto alla sostituzione della pena. Così come con
valutazioni in fatto incensurabili in questa sede ha escluso l’aumento per la
contestata recidiva.
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Lamenta violazione di legge rilevando che la sostituzione della pena è stata

E’ vero che nell’impugnazione sì fa riferimento ad ulteriori precedenti ma sul punto
il ricorso appare aspecifico perché il ricorrente – in violazione del canone della
autosufficienza del ricorso, che rappresenta la necessaria esplicazione del requisito
della specificità dei motivi, laddove la impugnazione inerisca a elementi extra
testuali – ha trascurato di documentare le emergenze processuali che sorreggono la
sua doglianza.
P.Q.M.

Così deliberato in Roma il 13.2.2018.
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Dichiara inammissibile il ricorso.

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