Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19716 del 14/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19716 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
1.

FABBRI GIOVANNA nata il 14/09/1934;

2.

FERRANTI MARIA VITTORIA nata il 07/03/1960;

3.

FERRANTI MARIA LUDOVICA nata il 25/03/1962;

avverso la sentenza del 02/10/2014 della Corte di Appello di
Campobasso;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna
alle spese della parte civile del giudizio di rinvio con eliminazione delle
stesse;
udito il difensore delle ricorrenti avv.to Cristiana Pesarini che ha
concluso per l’accoglimento nonché l’avv.to Franco Boldrini per le parte
civile Comuni di Ancona e lesi e Provincia di Ancona che ha concluso per
il rigetto;

Data Udienza: 14/04/2015

FATTO

1. Con la sentenza del 08/04/2013, la Corte di appello dell’Aquila
accoglieva in parte l’istanza di revisione presentata dagli eredi di
Ferranti Franco (Fabbri Giovanna, Ferranti Maria Vittoria, e Ferranti

05/12/1995, oramai irrevocabile – revocando tale sentenza
limitatamente al capo d’imputazione S), assolvendo l’imputato dal
relativo reato di bancarotta fraudolenta e rideterminando la pena – e
rigettava nel resto la medesima revisione della citata sentenza di
patteggiamento con la quale il Tribunale di Ancona aveva disposto nei
confronti del prevenuto l’applicazione di pena su richiesta in relazione ai
reati di cui agli artt. 110, 112, 314 e 323 c.p., (capo A), art. 110 e 112
c.p., art. 61 c.p., n. 2, 7 e 11, art. 640 bis c.p., (capo B), artt. 110, 319
e 321 c.p., (capo H), art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e 11, art. 2621 c.c.,
(capo R).

2. A seguito di ricorso per cassazione, la sesta sezione di questa
Corte, con sentenza n° 15798 del 03/04/2014, così decideva: «annulla
la sentenza impugnata limitatamente al reato sub 8) e rinvia, per nuovo
giudizio su tale capo, alla Corte di appello di Campobasso. Rigetta nel
resto il ricorso»:

la Corte nulla disponeva in ordine alla spese delle

costituita parte civile (Comune di Ancona e Provincia di Ancona).

3.

In sede di rinvio, la Corte di Appello di Campobasso, con

sentenza del 02/10/2014, revocava la sentenza di patteggiannento
limitatamente al reato sub b), rideterminando la pena; quindi,
relativamente alle spese, così decideva: «Condanna Gli eredi di Ferranti
Franco in solido,alla rifusione delle spese affrontate dalle parti civili per
la costituzione nel presente giudizio di rinvio, liquidandole in complessivi
euro 1.000, già comprensivi dell’aumento di legge per la difesa di più
parti con analoga posizione processuale, oltre accessori di legge su dette
competenze, ed oltre rimborso forfetario delle spese generali, nella
misura del 15%; compensa per un terzo tra le parti le dette spese per la

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Maria Ludovica), avverso la pronuncia di patteggiamento del

fase del giudizio di Cassazione, ponendo i rimanenti due terzi a carico
degli eredi istanti in solido tra loro, e liquidandoli in complessivi euro
2000„ già comprensivi dell’aumento di legge per la difesa di più parti
con analoga posizione processuale, oltre accessori di legge su dette
competenze,. ed oltre rimborso forfetario delle spese generali, nella

La Corte, motivava la suddetta decisione nei seguenti testuali
termini: «Quanto alle spese di costituzione di parte civile relative al
presente giudizio di rinvio, e alla fase dinanzi alla Corte di Cassazione,
va osservato che deve essere condivisa la petizione di principio secondo
la quale la mancata condanna dell’imputato nella sentenza di
annullamento con rinvio, alla rifusione delle spese del giudizio di
legittimità in favore della P.C. vittoriosa, non esonera il giudice del rinvio
dall’obbligo di disporla, in base al principio della soccombenza, con
riferimento all’esito del gravame ( così, per tutte, la Cass. Sez. I, del
9/6/2010, nr. 25116, richiamata dal patrono di parte civile in sede di
discussione). Ciò posto, mentre la parte civile, in virtù del parziale
annullamento va ritenuta parzialmente soccombente dinanzi a quel
Collegio, dovendosi così procedere a compensare per un terzo le spese
affrontate per la costituzione in quella sede, e dovendosi addossare i
rimanenti due terzi all’imputato non così per il presente giudizio di
rinvio, ove la P.C. si è limitata a richiedere la liquidazione delle spese
non liquidatele dal giudice di legittimità, di tal che non può procedersi a
compensazione alcuna. La misura del terzo adottata per la parziale
compensazione che precede, poi, si giustifica con la considerazione che
la parziale soccombenza, riguarda un solo capo di imputazione».

4. Avverso la suddetta sentenza, gli eredi di Ferranti Franco
(Fabbri Giovanna, Ferranti Maria Vittoria, e Ferranti Maria Ludovica), a
mezzo del comune difensore, hanno proposto un unico ricorso per
cassazione deducendo la VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 538 – 541 – 592 COD.
PROC. PEN.

in quanto «la Corte territoriale, pur tenendo distinti i temi

della liquidazione delle spese nelle due fasi di giudizio (legittimità e
rinvio), facendo ricorso al principio della soccombenza, perviene a

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misura del 15%».

conclusioni assolutamente illogiche e contraddittorie tra loro. Ciò in
quanto […] nel giudizio di rinvio non vi è stata alcuna soccombenza
dell’imputato e le stesse parti civili, come affermato dal giudice del
rinvio, si sono limitate a rassegnare le conclusioni con riguardo alle
spese non liquidate dal giudice di legittimità. In altri termini, la Corte

spese della parte civile del giudizio di rinvio sia in assenza di
soccombenza dell’imputato, che in assenza di una specifica richiesta di
liquidazione delle spese nel giudizio di rinvio, la Corte di Appello di
Campobasso ha ritenuto di doverle liquidare».
In conclusione, i ricorrenti si lamentano

non della liquidazione

delle spese effettuata a favore della parte civile per il giudizio di
cassazione ma per la liquidazione delle spese a favore della parte civile
per il giudizio di rinvio e ciò perché il suddetto giudizio «non è concluso
con una soccombenza dell’imputato. Perciò solo il provvedimento di
liquidazione delle spese del giudizio di rinvio è stato emesso contra ius»
(pag. 4 del ricorso).

5. Le Parti civili, in data 23/03/2015, hanno depositato una
memoria con la quale hanno chiesto la reiezione del ricorso.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. In punto di fatto, per la risoluzione della controversia vanno
focalizzati le seguenti circostanze:
a)

nel giudizio di cassazione (conclusosi con la sentenza di

annullamento) si erano costituite le parti civili le quali avevano chiesto
la reiezione totale del ricorso;
b) il ricorso fu accolto parzialmente (limitatamente al capo sub b),
mentre fu respinto nel resto;
c) la Corte di cassazione nulla dispose in ordine alla liquidazione
delle spese chieste dalle parti civili;

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territoriale incorre in un doppio errore, poichè provvede a liquidare le

d) nel giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Campobasso, accolse
la domanda di revisione (limitatamente) al capo sub b);
e)

nel suddetto giudizio, le parti civili così conclusero:

«piaccia

all’Ecc.ma Suprema Corte di Appello di Campobasso, determinare la
pena nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Condannare altresì le

separata nota spese comprensiva delle spese di giudizio del
procedimento di cassazione».
In punto di diritto, i principi ai quali attenersi sono i seguenti:
L’esercizio dell’azione civile nel processo penale realizza un
rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica (alla
restituzione o al risarcimento del danno), con la conseguenza che il
regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza, di
cui all’art. 91 cod. proc. civ., in base al quale l’onere delle spese va
valutato, nell’ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con
riferimento all’esito finale, a nulla rilevando che una parte,risultata
infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado: Cass.
4497/1999 Rv. 216462;
La mancata condanna dell’imputato, nella sentenza di
annullamento con rinvio, alla rifusione delle spese del giudizio di
legittimità in favore della parte civile vittoriosa non esonera il giudice di
rinvio dall’obbligo di disporla, in base al principio della soccombenza,
con riferimento all’esito del gravame. Si è infatti, osservato che

«la

parte civile agente nel processo penale a tutela degli interessi civili
collegati alla consumazione del reato ha diritto alla regolamentazione
delle spese processuali per questo sostenute secondo i principi civilistici
della soccombenza (art. 91 c.p.c.) ribaditi dall’art. 541 c.p.p.. Ne
consegue che, nel caso in esame, il ricorrente, vittorioso nel giudizio di
legittimità, ha maturato il diritto a vedersi rifuse le relative spese ed i
relativi onorari. Ciò posto, osserva peraltro la Corte che la parte civile
ricorrente in Cassazione non può ottenere sempre e comunque la
rifusione delle spese processuali all’esito del giudizio di legittimità che si
è concluso con l’annullamento con rinvio, potendo la Corte di legittimità
rimettere esplicitamente, ma anche implicitamente, là dove non ne

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ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile come da

disponga direttamente la compensazione totale ovvero parziale, la
relativa regolamentazione al giudice di merito, il quale avrà a
disposizione, quale elemento imprescindibile di giudizio sul punto, l’esito
del processo in sede di rinvio. Rimane peraltro fermo il principio di
diritto che, in ipotesi di mancata liquidazione e regolamentazione delle

parte civile in sede di legittimità, può detta parte processuale far valere
le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, nel cui ambito il
giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell’imputato,
dell’obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della
soccombenza, con riferimento all’esito del gravame (Cass., Sez. 2,
18/07/2003, n. 32440 Rv. 226260)»: Cass. 25116/2010 riv 247711.
L’unico problema che, quindi, pone il presente procedimento,
consiste nello stabilire se e in che termini i ricorrenti possano o meno
considerarsi soccombenti rispetto alle richieste della parte civile.
Ora, non vi è alcun dubbio che, nel processo di cassazione, i
ricorrenti rimasero parzialmente soccombenti tant’è che il loro ricorso fu
accolto solo limitatamente al capo sub b) dell’imputazione.
Nel successivo giudizio di rinvio, la Corte territoriale, accolse
definitivamente l’istanza di revisione del processo (sempre
limitatamente al capo sub b): in questo giudizio furono totalmente
vittoriosi i ricorrenti e soccombenti le parti civili che parteciparono al
giudizio di rinvio rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Di conseguenza, possono trarsi le seguenti conclusioni:

poiché l’esito del giudizio di rinvio fu favorevole ai ricorrenti,
costoro, in quanto “vittoriosi”, non potevano essere condannati al
pagamento delle spese processuali sostenute dalla costituita
parte civile nel suddetto giudizio di rinvio;

alla parte civile, furono correttamente riconosciute e liquidate le
spese del giudizio di cassazione: ma, le suddette spese nulla
hanno a che vedere con il giudizio di rinvio nel quale i ricorrenti
furono vittoriosi sicchè nulla era dovuto alle parti civili. Pertanto,
le spese del giudizio di rinvio non possono che rimanere a carico
della stessa parte civile.

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spese e degli onorari di causa ritualmente e fondatamente richiesti dalla

In conclusione, l’impugnazione deve accogliersi e la sentenza
impugnata dev’essere annullata senza rinvio limitatamente alla
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dalla parte
civile nel giudizio di rinvio.

ANNULLA
senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna degli
attuali ricorrenti alle spese di parte civile relative al giu izio di rinvio,
che elimina
Roma 14/04/2015

P.Q.M.

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