Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19716 del 08/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19716 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRO VENZANO ANGELO N. IL 22/08/1960
avverso la sentenza n. 2138/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/01/2014

Osserva

Ricorre per cassazione Provenzano Angelo avverso la sentenza emessa in data 31.10.2012
dalla Corte di Appello di Palermo che confermava quella del Tribunale di Agrigento in data
31.10.2012 con la quale il predetto era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 187
comma 7 C.d.S. e condannato alla pena di mesi tre di arresto ed C 1.500,00 di ammenda
oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.
Deduce la sproporzione della pena all’entità del fatto e la mancata valutazione ai sensi
dell’art. 129 c.p.p..

E’ palese l’aspecificità delle censure che non esplicitano adeguatamente le ragioni poste a
sostegno della medesima.
Peraltro, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria
della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. pen. Sez. VI 22.9.2003 n. 36382
n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” v. Cass. pen. Sez. VI 4.8.1998
n. 9120 rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione
tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133
c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento
illogico (Cass. pen. Sez. III 16.6. 2004 n. 26908 rv. 229298). Ed in particolare, in tema di
determinazione della misura della pena (nel caso di specie contenuta nel minimo), il giudice
del merito, con la enunciazione, anche sintetica, dell’eseguita valutazione di uno (o più) dei
criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., come quello della personalità dell’imputato, gravato di
precedenti penali, ha assolto adeguatamente all’obbligo della motivazione: tale valutazione,
infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula un’analitica esposizione dei criteri
adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez. II, 19.3.2008 n. 12749 Rv.
239754).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 8.1.2014

Il ricorso è inammissibile essendo i motivi addotti aspecifici e manifestamente infondati.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA