Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19714 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19714 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

Data Udienza: 23/01/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANNOSCIA TERESA N. IL 09/08/1961
avverso la sentenza n. 4321/2014 GIP TRIBUNALE di LODI, del
23/03/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/01/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ?LIN /C
che ha concluso per Q

Udito, per la parte civile, l’Avv

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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DI RITTO
1. Annoscia Teresa ricorre per cassazione avverso la sentenza del giudice
per l’udienza preliminare del Tribunale di Lodi che in data 23/3/2016 applicava
nei suoi confronti la pena concordata tra le parti, condannandola altresì al
rimborso delle spese sostenute dalla parte civile costituita, liquidate in
complessivi euro 2.900,00, oltre rimborso di spese generali, I.V.A. e C.P.A.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce la mancanza di motivazione in
ordine alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, rilevando, in

liquidate somme corrispondenti al valore medio quanto alla fase di studio (820
euro, a fronte di 810 richiesti), superiori al valore massimo quanto alla fase
introduttiva (1440 a fronte di 720 richiesti), ed inferiori al valore massimo
quanto alla fase decisoria (640 euro a fronte dei 1350 richiesti), così utilizzando
immotivatamente parametri diversi, altresì liquidando un compenso per la fase
introduttiva che si assume consentito dalla lettera c) del comma 3 dell’art. 12 DM
n. 55/2014 solo con riferimento all’intervento ed alla citazione del responsabile
civile, ed un compenso per la fase decisoria anche con riferimento ad una
sentenza di patteggiannento in relazione alla quale la parte civile può interloquire
solo per richiedere le spese.
Il ricorso è inammissibile.
Quanto alle singole voci, deve rilevarsi che l’art. 3 delle tariffe professionali,
tra le voci che nella premessa della stessa norma si chiarisce vengono indicate a
titolo meramente esemplificativo, inserisce espressamente, alla lett. b) oltre
all’intervento del responsabile civile ed alla sua citazione, anche esposti, istanze,
richieste, dichiarazioni, memorie, ecc., né il ricorrente contesta che alcuno di tali
atti sia stato presentato dalla parte civile. Quanto, invece, alla fase decisoria,
giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità di questa Corte riconosce che
in tema di patteggiamento è legittimo il provvedimento del giudice che,
nell’applicare la pena richiesta e condannare l’imputato al pagamento delle
spese processuali in favore della parte civile, liquida un compenso professionale
in favore di questa anche per la fase decisoria, a nulla rilevando che il difensore,
pur presente in udienza, non abbia svolto attività specifica (Sez. 5, n. 48375 del
19/09/2014, Rv. 262099), sicché a maggior ragione può essere liquidato un
compenso professionale in favore della parte civile se il difensore, a fronte di
una richiesta di patteggiamento, non abbia potuto che limitarsi a richiedere il
rimborso delle spese.
Più in generale, deve rilevarsi che non è ricorribile per cassazione, sotto il

1

particolare, che il giudice di merito non ha esplicitato le ragioni per cui sono state

profilo del vizio di motivazione, il capo della sentenza di condanna relativo alla
rifusione delle spese in favore della parte civile, se non vengono indicate, anche
in modo sommario, le ragioni di illegittimità della liquidazione e la violazione dei
limiti tariffari relativi alle attività difensive (Sez. 6, n. 42543 del 15/09/2016, C,
Rv. 268443: in motivazione la Corte ha precisato che, qualora la liquidazione
operata dal giudice copra le voci di spesa sostenute dalla parte civile e sia
contenuta nei valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 10 marzo
2014, la mancanza della motivazione non determina quel pregiudizio che

Nel caso di specie, invece, il ricorrente riconosce che per alcune voci sono
stati liquidati compensi inferiori anche ai minimi edittali, pur dolendosi lo stesso
della liquidazione di altre voci, ma non risulta, né viene dedotta, l’illegalità della
somma complessivamente liquidata per essere stati superati complessivamente i
limiti tariffari, sicché difetta anche l’interesse del ricorrente al ricorso.
4. All’inammissibilita’ del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 2.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla
parte civile, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende, nonché alla rifusione in favore della parte civile Marconetti Achille
Valerio delle spese del grado che liquida in euro 3.510,00, oltre spese generali
nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.

Così deciso il 23 gennaio 2018

Il Consi liere estensore
Dott.

Il Presidente
Dott. Matilde Cammino

costituisce la ragione della ricorribilità in Cassazione).

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