Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19714 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19714 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCALINI BRUNO N. IL 16/09/1949
avverso la sentenza n. 5125/2011 TRIRSEZ.DIST. di FAENZA, del
09/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/01/2014

Osserva
Viene proposta impugnazione (originariamente “appello” ma poi correttamente qui
trasmessa, trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell’art. 593, 3 0 comma
c.p.p.) nell’interesse di Scalini Bruno, avverso la sentenza emessa in data
9.6.2011 dal Giudice monocratico del Tribunale di Ravenna – Sezione distaccata di
Faenza con la quale il predetto era stato dichiarato colpevole del reato di guida
senza patente ~:titp -perché revocata e condannato alla pena condizionalmente

Ci si duole della mancata assoluzione e della mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile essendo i motivi addotti manifestamente infondati e non
consentiti in questa sede.
Nel caso di specie, la prima censura mira ad una improponibile rivalutazione della
prova e si risolve in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver
seguito nel presente giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della
impugnata sentenza ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di
completezza e di razionalità dei suoi contenuti.
La seconda doglianza, relativa alla mancata concessione delle attenuanti
generiche, è contrastata da adeguata e corretta motivazione, laddove si è
richiamata la condotta tenuta dall’imputato in occasione del controllo allorchè esibì
una precedente patente di cui aveva dichiarato lo smarrimento.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 8.1.2014

sospesa di C 2.300,00 di ammenda.

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